Gazzetta Ufficiale N. 83 del 8 Aprile 2004

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 aprile 2004
Regolamento del gioco del Bingo con interconnessione telematica.


Titolo I


Gioco del Bingo con interconnessione telematica


IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per l'istituzione del gioco del Bingo emanato ai sensi dell'art. 16
della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo e'
affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (d'ora in
poi: AAMS);

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente
l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo e le successive
modificazioni ed integrazioni (d'ora in poi: regolamento di gioco);
Considerata la necessita' ed opportunita' di dare attuazione a
quanto previsto dall'art. 19 del regolamento di gioco, in materia di
interconnessione telematica del gioco Bingo;


Decreta:

Art. 1.


Ambito e finalita'

1. Il presente decreto disciplina il gioco del Bingo effettuato con
apposita connessione telematica tra le sale (d'ora in poi: modalita'
telematica).

Art. 2.


Cartelle
1. Il gioco con modalita' telematica avviene utilizzando cartelle in formato elettronico (d'ora in poi: cartelle elettroniche) emesse da AAMS, ad eccezione della tipologia di gioco di cui al titolo III, capo II.

Art. 3.
Tipologie
1. Le tipologie del gioco del Bingo con modalita' telematica sono:
a) tipologia Bingo nazionale (d'ora in poi: Bingo nazionale) con partita gestita da AAMS, alla quale partecipano simultaneamente tutte le sale Bingo (d'ora in poi: sale);

b) tipologia Bingo intersala (d'ora in poi: Bingo intersala), con
partita gestita da una sala denominata sala-master alla quale si
collegano altre sale;


c) tipologia Bingo elettronico (d'ora in poi: Bingo elettronico)
caratterizzato da una partita gestita da AAMS, alla quale le sale
partecipano simultaneamente su base volontaria. In questa tipologia i
partecipanti al gioco utilizzano postazioni di gioco munite di
terminali elettronici.

Art. 4.
Sistema informatico di sala e modalita' di colloquio tra sistemi

1. Con successivo decreto, da adottare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono emanate le specifiche tecnico-funzionali per l'integrazione del sistema informatico di sala di cui all'art. 11 del regolamento di gioco, nonche' i protocolli di comunicazione che stabiliscono le modalita' di colloquio tra la sala ed il sistema informatico di AAMS.

Art. 5.
Sessione di gioco e palinsesto

1. Le partite di Bingo con modalita' telematica, avvengono all'interno di sessioni di gioco identificate da una o piu' partite in sequenza effettuate con la stessa modalita', tipologia e categoria.


2. Il palinsesto e' una comunicazione periodica in cui sono
riportate tutte le informazioni relative alle sessioni di gioco. Le
informazioni riportate nel palinsesto inoltre riguardano:


a) il calendario delle partite per tutto il periodo di validita'
del palinsesto;


b) tutti i parametri necessari per la gestione delle partite;


c) i prezzi delle cartelle per partita;


d) i parametri per la determinazione dei premi e la loro modalita' di assegnazione, in conformita' a quanto stabilito dal presente decreto.

3. Per le tipologie di gioco di cui al titolo II e IV, AAMS comunica il palinsesto alle sale. Per la tipologia di gioco di cui al titolo III, il palinsesto e' comunicato dalla sala-master ed e' approvato da AAMS.

4. Le sale, sulla base dei palinsesti ricevuti, formano il proprio palinsesto di sala riguardante tutte le attivita' di gioco offerte, comprese anche le sessioni di Bingo disciplinato dal regolamento di gioco, lo comunicano ad AAMS ed ai partecipanti al gioco.


5. AAMS, con successiva circolare, definisce la durata e le modalita' di formazione e comunicazione dei palinsesti.


Titolo II
Tipologia Bingo nazionale


Art. 6.

Soggetti

1. I soggetti sono:


a) AAMS che controlla il gioco e gestisce le partite alle quali
partecipano le sale;


b) le sale che partecipano alle partite.

Art. 7.


Elementi
1. Gli elementi, oltre a quelli specificati nell'art. 2, lettere b) e c), del regolamento di gioco, sono:


a) le cartelle elettroniche trasmesse da AAMS a ciascuna sala che provvede a renderle disponibili ai partecipanti al gioco in formato cartaceo di colore bianco. Nel decreto di cui all'art. 4, sono indicati gli elementi grafici e le informazioni riportate su ogni cartella nonche' le modalita' di gestione delle cartelle;

b) l'apparecchiatura di estrazione di AAMS, per l'estrazione dei numeri anche con modalita' informatica. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento di gioco.

Art. 8.

Sistema informatico di sala

1. Il sistema informatico di sala e' integrato, in base alle specifiche tecnico-funzionali definite con il decreto di cui all'art. 4, in modo da assicurare:
a) il colloquio in tempo reale con AAMS;


b) la gestione delle cartelle elettroniche.

 

 

 

Art. 9.
Norme generali

1. Regole sulla sessione di gioco:


a) durante la sessione di gioco non e' consentito effettuare partite con altre tipologie e modalita';


b) le sale hanno l'obbligo di partecipare alle sessioni di gioco.


2. Vendita delle cartelle:


a) si applicano le modalita' di vendita delle cartelle di cui all'art. 5, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del regolamento di gioco;

b) la sala termina le operazioni di vendita entro l'orario previsto da AAMS nel palinsesto e trasmette, ad AAMS, prima dell'inizio della partita i dati identificativi delle cartelle vendute. Le cartelle stampate, ma non vendute, vengono annullate al termine della sessione.


3. Comunicazioni:


a) AAMS comunica a tutte le sale il numero delle cartelle vendute e l'ammontare dei premi di cui al successivo art. 11. Tali informazioni sono comunicate ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite dall'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.


4. Estrazione dei numeri e identificazione della cartella vincente:

a) AAMS effettua le operazioni di estrazione e trasmette simultaneamente alle sale ogni numero estratto. I numeri estratti sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite dall'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco;
b) il gioco viene interrotto appena uno o piu' partecipanti al gioco annuncia il conseguimento di uno dei premi di cui al successivo art. 11;
c) colui che reclama la vincita di uno dei premi di cui al successivo art. 11, comma 2, lettere a), b) e d), comunica alla sala il numero della cartella vincente. La sala trasmette ad AAMS i dati identificativi di tale cartella ai fini della verifica e della convalida della vincita. Una volta convalidata la vincita, AAMS da' l'annuncio ufficiale in tutte le sale della vincita dei premi di cui
al successivo art. 11, comma 2, lettere a), b) ed eventualmente d).
Per l'assegnazione del premio di cui al successivo art. 11, comma 2,
lettera e), AAMS invia a tutte le sale i rimanenti numeri estratti,
consentendo a ciascuna sala di proseguire la partita;
d) i dati identificativi della cartella o delle cartelle vincenti i premi di cui al successivo art. 11, comma 2, lettere a), b) ed eventualmente d), nonche' i dati identificativi della sala o delle sale nelle quali sono state vendute tali cartelle sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite dall'art. 8,
comma 10, del regolamento di gioco.

Art. 10.
Prezzi delle cartelle
1. Il prezzo delle cartelle per partita e' scelto da AAMS tra quelli stabiliti dall'art. 4 del regolamento di gioco. Possono inoltre essere emesse cartelle con prezzo di euro 5,00.

Art. 11.

P r e m i 1. I premi sono: la cinquina, il Bingo nazionale, il premio speciale Bingo Accumulato ed il Bingo di sala.

2. La somma da distribuire in premi e' costituita dal 58 per cento dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La ripartizione di tale somma tra i diversi premi e' stabilita da AAMS nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle:

a) alla cinquina e' attribuito un valore compreso tra 1 e 4;

b) al Bingo nazionale e' attribuito un valore compreso tra 15 e 40;
c) all'apposito fondo istituito per l'erogazione del premio Bingo accumulato, e' attribuito un valore compreso tra 2 e 8, oltre agli eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto all'unita' di euro dei premi di cui alle lettere a), b) ed e);
d) al Bingo accumulato e' attribuito un valore percentuale del fondo compreso tra 50 e 80. Il bingo accumulato e' assegnato in qualsiasi partita, in aggiunta al premio Bingo nazionale, al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore al numero soglia. Il numero
soglia e' definito da AAMS ed e' compreso tra 30 e 48;

e) al bingo di sala e' attribuito un valore percentuale compreso tra 15 e 35. Tale valore si applica all'importo ricavato dalla vendita di cartelle in ciascuna sala. La sala in cui viene assegnato il Bingo nazionale assegna allo stesso vincitore anche il Bingo di sala.


3. Ciascuna sala, su richiesta di AAMS nella fase iniziale dell'introduzione del bingo nazionale, e' obbligata ad anticipare al fondo, di cui al precedente comma 2, lettera c), un importo massimo di euro 2000.

Art. 12.


Pagamento delle vincite

1. Il pagamento del premio bingo di sala e' effettuato secondo le modalita' di cui All'art. 9, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento di gioco.

2. Se il valore del singolo premio, di cui all'art. 11, comma 2, lettere a), b) e d), e' non superiore ad euro 3000, la sala provvede al pagamento secondo le modalita' di cui al comma 1.

3. Se il valore del singolo premio, di cui all'art. 11, comma 2, lettere a), b) e d), e' superiore ad euro 3000, la sala richiede ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala, viene consegnata al vincitore e costituisce titolo per la riscossione. La ricevuta
contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato e viene restituita alla sala all'atto della richiesta di riscossione. La richiesta di riscossione da parte del vincitore, che deve fornire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario nonche' l'indicazione delle modalita' di pagamento, che puo' avvenire attraverso
l'emissione di un assegno circolare oppure di un bonifico, e' effettuata non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio del titolo, decorsi i quali il premio e' prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'art. 11, comma 2, lettera c). La sala comunica ad AAMS, immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, l'avvenuta richiesta di riscossione ed i dati identificativi del beneficiario. Il pagamento e' effettuato non prima di dieci giorni
dalla richiesta di riscossione. La sala annota sulla ricevuta gli
estremi del pagamento effettuato e la allega al verbale di gioco. La
sala ha facolta' di effettuare il pagamento delle vincite prima del
termine sopraindicato.

Art. 13.


Sistema di gestione dei flussi monetari

1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso di AAMS, e' effettuato dalla sala, nei termini e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, su un conto corrente indicato da AAMS. Tale versamento e' garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
2. AAMS presta i servizi per la gestione dei flussi finanziari relativi al pagamento dei premi prelevando l'importo versato da ciascuna sala su un conto corrente ai fini del versamento a favore delle sale nelle quali si sono realizzate le vincite. La sala versa sul conto corrente sopraindicato, entro due giorni successivi alla
chiusura della giornata di gioco, ad esclusione delle festivita' e dei sabati, l'importo derivante, per la giornata stessa, dall'applicazione dei valori percentuali di cui all'art. 11, comma 2, lettere a), b) e c) dedotti i premi pagati in sala ai sensi dell'art.
12, comma 2. 3. La sala versa, sul conto corrente di cui al comma 2, l'importo
comunicato da AAMS antecedentemente all'attivazione del bingo
nazionale, a garanzia del pagamento dei premi. L importo e utilizzato dall'intestatario del conto, dietro indicazione di AAMS, in caso di
inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2. Tale inadempimento comporta la sospensione della concessione per un periodo non inferiore a sette giorni e, comunque, fino alla data di versamento da parte della sala dell'importo a garanzia del pagamento dei premi utilizzato. Se il versamento non e' effettuato entro due mesi dalla data del provvedimento di sospensione della concessione e
in caso di ulteriore inadempimento a quanto prescritto al precedente
comma 2, e' disposta la revoca della concessione ai sensi dell'art. 3
del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. 4. I premi non riscossi sono versati sul conto corrente di cui al comma 2 entro dieci giorni dalla data di prescrizione stabilita ai sensi del comma 3 dell'art. 12.

Art. 14.


Gestione delle anomalie

1. Le anomalie intervenute in una sala che non consentono la trasmissione dei dati di vendita delle cartelle prima dell'orario previsto nel palinsesto oppure lo scambio tra la sala d AAMS delle informazioni relative alla partita, comportano l'esclusione della sala dalla partita e il rimborso del prezzo delle cartelle ai
partecipanti al gioco della sala stessa.

2. Le anomalie intervenute in una sala, successivamente alla trasmissione dei dati di vendita fino all'invio dei rimanenti numeri estratti successivamente all'attribuzione del premio di cui al precedente art. 11, comma 2, lettera b), che non consentono lo scambio tra la sala ed AAMS delle informazioni relative alla partita comportano:


a) l'esclusione della sala dalla partita fermo restando l'attribuzione degli eventuali premi gia' realizzati nella sala stessa;

b) il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco;

c) il versamento dell'importo di cui all'art. 13, comma 2.


3. Se le anomalie intervengono in un numero di sale superiore al
quaranta per cento del numero totale di sale che partecipano alla
partita, la partita e' interrotta da AAMS e le sale procedono al
rimborso del prezzo delle cartelle ai partecipanti al gioco.

4. L'esclusione dalla partita, di cui ai commi 1, 2 e 3, e' comunicata ai partecipanti al gioco di ciascuna sala.


Titolo III
Tipologia bingo intersala

Art. 15.


Soggetti
1. I soggetti sono:
a) AAMS che controlla il gioco;
b) la sala master che, oltre a partecipare alle partite con
tipologia bingo intersala, organizza e gestisce partite e presta la
garanzia per il pagamento dei premi;
c) le sale che partecipano alle partite di tipologia bingo
intersala.

Art. 16.


Costituzione del circuito di bingo intersala

1. La sala richiede ad AAMS l'autorizzazione ad esercitare la

funzione di sala-master presentando il modello di cui all'allegato 1), corredato dal proprio progetto di circuito intersala, dalla dichiarazione dell'importo proposto a garanzia del pagamento dei premi, di cui ai successivi articoli 24, comma 3, e 32, comma 3, dalle dichiarazioni di adesione delle sale al proprio circuito,
conformi al modello di cui all'allegato 2), nonche' dall'atto sottoscritto con le sale che partecipano al circuito. Il progetto di circuito intersala descrive anche il sistema adottato per garantire la regolare esecuzione delle partite.
2. AAMS autorizza l'esercizio delle funzioni di sala-master a condizione che sia approvato il progetto di circuito intersala proposto, con un numero complessivo di postazioni di gioco non inferiore a 6000 e con un numero di sale comunque non inferiore a 12, che sia versato l'importo approvato da AAMS per la prestazione della garanzia di cui al comma 1, che sia collaudato il sistema informatico
per il Bingo intersala. L'autorizzazione ha durata fino al 15 novembre 2007, rinnovabile di anno in anno.

3. La sala-master comunica ad AAMS, tramite il modello di cui allegato 1), ogni variazione intervenuta negli elementi indicati nel modello stesso.

4. L'autorizzazione all'esercizio della funzione di sala-master e' revocata da AAMS in caso di:

a) inadempimento a quanto stabilito nel presente decreto;
b) realizzazione del circuito intersala in difformita' al progetto proposto;
c) difformita' del sistema informatico utilizzato per il bingo
intersala rispetto a quello collaudato da AAMS.

Art. 17.

Categorie di bingo intersala

1. Il bingo intersala si articola nelle categorie bingo simultaneo intersala e bingo accumulato intersala.


Capo I
Bingo simultaneo intersala

Art. 18.
Elementi

1. Gli elementi, oltre a quelli specificati dall'art. 2, lettere b) e c) del regolamento di gioco, sono:


a) le cartelle elettroniche, trasmesse da AAMS alla sala-master, la quale le trasmette alle sale indicate nel circuito intersala, che
provvedono a renderle disponibili ai partecipanti al gioco in formato
cartaceo di colore diverso dal bianco. Nel decreto, di cui all'art.
4, sono indicati gli elementi grafici e le informazioni riportate su
ogni cartella nonche' le modalita' di gestione delle cartelle;
b) l'apparecchiatura di estrazione, alla quale si applicano le
disposizioni di cui all'art. 6, comma 1 del regolamento di gioco. E'
ammessa l'estrazione anche con modalita' informatica ai sensi del
successivo art. 20, comma 4, lettera a).

Art. 19.


Sistemi informatici

1. Il sistema informatico di sala e' integrato in base alle specifiche tecnico-funzionali definite con il decreto di cui all'art. 4, in modo assicurare:


a) il colloquio in tempo reale con la sala-master;

b) la gestione delle cartelle elettroniche.

2. Il sistema informatico della sala-master, in aggiunta alle funzionalita' del sistema di sala, di cui al precedente comma 1, e' integrato in modo da assicurare:
a) il colloquio in tempo reale con AAMS;

b) il colloquio in tempo reale con le sale partecipanti al bingo
simultaneo intersala.

 

 

 

Art. 20.


Norme generali

1. Regole sulla sessione di gioco:

a) durante la sessione di gioco non e' consentito effettuare partite con altre modalita', tipologie e categorie;


b) le sale hanno facolta' di aderire al bingo simultaneo intersala. Le sale che aderiscono hanno l'obbligo di partecipare a tutte le sessioni di gioco.


2. Vendita delle cartelle:


a) si applicano le modalita' di vendita delle cartelle di cui all'art. 5, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del regolamento di gioco;

b) la sala termina le operazioni di vendita entro l'orario previsto dalla sala-master nel palinsesto e trasmette, prima dell'inizio della partita, alla sala-master, l'elenco delle cartelle vendute. Le cartelle stampate ma non vendute vengono annullate al
termine della sessione.

3. Comunicazioni:

a) prima dell'inizio di ogni partita, la sala-master trasmette ad
AAMS l'elenco delle cartelle vendute in ciascuna sala e l'ammontare
dei premi di cui al successivo art. 22;
b) la sala-master comunica a tutte le sale il numero delle
cartelle vendute e l'ammontare dei premi di cui al successivo art.
22. Tali informazioni sono comunicate ai partecipanti al gioco
secondo le modalita' stabilite dell'art. 8, comma 10, del regolamento
di gioco.


4. Estrazione dei numeri e individuazione della cartella vincente:
a) l'estrazione con modalita' non informatica puo' essere
effettuata in una delle sale del circuito intersala, di volta in
volta indicata dalla sala-master. In tal caso, ogni numero estratto
e' comunicato ad AAMS prima dell'estrazione del numero successivo.
L'estrazione con modalita' informatica e' effettuata da AAMS che
invia alla sala-master la sequenza dei novanta numeri estratti. Ogni
numero e' comunicato dalla sala-master simultaneamente a ciascuna
sala e da questa comunicato ai partecipanti al gioco secondo le
modalita' stabilite nell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco;
b) il gioco e' interrotto appena uno o piu' partecipanti al gioco
annuncia il conseguimento di uno dei premi di cui al successivo art.
22;
c) colui che reclama la vincita di uno dei premi di cui al
successivo art. 22, comma 2, lettere a), b) e d), comunica alla sala
il numero della cartella vincente. La sala trasmette alla sala-master
i dati identificativi della cartella ai fini della verifica della
vincita. Se la verifica ha esito positivo, la sala-master comunica ad
AAMS i dati identificativi della cartella vincente ai fini della
convalida della vincita. Una volta convalidata la vincita, la
sala-master da' l'annuncio ufficiale in tutte le sale della vincita
di uno dei premi di cui al successivo art. 22, comma 2, lettere a),
b) ed eventualmente d). Per l'assegnazione del premio di cui al
successivo art. 22, comma 2, lettera e), la sala-master invia a tutte
le sale i rimanenti numeri estratti, consentendo a ciascuna sala di
proseguire la partita;
d) i dati identificativi della cartella o delle cartelle vincenti
i premi di cui al successivo art. 22, comma 2, lettere a), b) ed
eventualmente d) ed i dati identificativi della sala o delle sale
nelle quali sono state vendute tali cartelle sono comunicati ai
partecipanti al gioco secondo le modalita' stabilite nell'art. 8,
comma 10, del regolamento di gioco.

Art. 21.


Prezzi delle cartelle


1. Il prezzo delle cartelle per partita e' scelto dalla sala-master
tra quelli stabiliti dall'art. 4 del regolamento di gioco. Possono
inoltre essere emesse cartelle con prezzi di euro 0,50, ed euro 5,00.

Art. 22.


P r e m i


1. I premi sono: la cinquina, il bingo intersala, il premio speciale bingo accumulato ed il bingo di sala.

2. La somma da distribuire in premi e' costituita dal 58 per cento dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La ripartizione di tale somma tra i diversi premi e' stabilita dalla sala-master nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle:
a) alla cinquina e' attribuito un valore compreso tra 1 e 8;
b) al bingo intersala e' attribuito un valore compreso tra 20 e
50;
c) all'apposito fondo istituito per l'erogazione del bingo accumulato e' attribuito un valore compreso tra 2 e 8, oltre agli eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto all'unita' di euro dei premi di cui alle lettere a), b) ed e);
d) al bingo accumulato, e' assegnato un valore percentuale del
fondo compreso tra 50 e 80. Il bingo accumulato e' assegnato in
qualsiasi partita, in aggiunta al premio bingo intersala, al
partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di
palline estratte uguale o inferiore al numero soglia. Il numero
soglia e' definito dalla sala-master ed e' compreso tra 32 e 44. La
sala-master puo' stabilire nel palinsesto un limite, espresso in
numero di partite o di sessioni, ovvero in valore del premio bingo
accumulato e, in ogni partita effettuata oltre tale limite, il premio
bingo accumulato e' assegnato ai partecipanti al gioco che realizzano
il bingo con un numero di palline estratte incrementato di una unita'
per partita rispetto al numero soglia indicato nel palinsesto;
e) al bingo di sala e' attribuito un valore compreso tra 10 e 30.
Tale valore si applica all'importo ricavato dalla vendita di cartelle
in ciascuna sala. La sala-master ha facolta', per ciascuna sessione e
previa indicazione nel palinsesto, di determinare l'importo del bingo
di sala ripartendo in parti uguali tra le sale l'importo complessivo
previsto per tale premio. La sala in cui viene assegnato il bingo
intersala assegna allo stesso vincitore anche il bingo di sala;
f) la sala-master ha facolta' di effettuare sessioni nelle quali
non e' prevista l'attribuzione del premio di cui alla lettera e).
3. Ciascuna sala, su richiesta della sala-master, nella fase
iniziale dell'introduzione del bingo simultaneo intersala, anticipa
al fondo, di cui alla lettera c), un importo massimo di euro 4000.

Art. 23.
Pagamento delle vincite

1. Il premio bingo di sala e' pagato dalla sala secondo le modalita' di cui all'art. 9, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento di gioco.

2. Se il valore del singolo premio, di cui all'art. 22, comma 1, lettere a), b) e d), e' non superiore ad euro 3000, la sala provvede al pagamento secondo le modalita' di cui al comma 1.

3. Se il valore del singolo premio, di cui all'art. 22, comma 1,lettere a), b) e d), e' superiore ad euro 3000, la sala, per il tramite della sala-master, richiede ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala, viene consegnata al vincitore e
costituisce titolo per la riscossione. La ricevuta contiene tutte le
informazioni relative al premio assegnato e viene restituita alla
sala all'atto della richiesta di riscossione. La richiesta di
riscossione da parte del vincitore, che deve fornire nome, cognome e
codice fiscale del beneficiario nonche' l'indicazione delle modalita'
di pagamento, che puo' avvenire attraverso l'emissione di un assegno
circolare oppure di un bonifico, e' effettuata non oltre sessanta
giorni successivi alla data di rilascio del titolo, decorsi i quali
il premio e' prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'art.
22, comma 2, lettera c). La sala comunica ad AAMS, immediatamente e
comunque non oltre il giorno successivo, l'avvenuta richiesta di
riscossione ed i dati identificativi del beneficiario. Il pagamento
e' effettuato non prima di dieci giorni dalla richiesta di
riscossione. La sala annota sulla ricevuta gli estremi del pagamento
effettuato e la allega al verbale di gioco. La sala ha facolta' di
effettuare il pagamento delle vincite prima del termine
sopraindicato.

Art. 24.
Sistema di gestione dei flussi monetari

1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso di AAMS, e'
effettuato da ciascuna sala, nei termini e con le modalita' stabilite
dalla normativa vigente, su un conto corrente indicato da AAMS. Tale
versamento e' garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'art. 9
del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
2. Le sale e la sala-master adottano un sistema di compensazione,
approvato da AAMS, per consentire il pagamento dei premi, di cui al
precedente art. 22, comma 2, lettere a), b) e d), da parte delle sale
presso le quali si sono realizzate le vincite. Il sistema di
compensazione garantisce, comunque, che le vincite siano pagate nei
termini stabiliti nell'art. 23, comma 3.
3. A garanzia del pagamento dei premi, prima dell'attivazione del
bingo simultaneo intersala, la sala-master versa, sul conto corrente
di cui all'art. 13, comma 2, un importo che viene proposto nella
dichiarazione di cui all'allegato 1) al presente decreto ed approvato
da AAMS. L'importo e' utilizzato da AAMS in caso di inadempimento a
quanto prescritto al precedente comma 2. Tale inadempimento comporta
la sospensione della concessione per un periodo non inferiore a sette
giorni e, comunque, fino alla data di versamento da parte della sala
dell'importo a garanzia del pagamento dei premi utilizzato. Se il
versamento non e' effettuato entro due mesi dalla data del
provvedimento di sospensione della concessione e in caso di ulteriore
inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2, e' disposta
la revoca della concessione ai sensi dell'art. 3 del decreto
ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. L'inadempimento da parte della
sala-master comporta anche la revoca immediata dell'autorizzazione di
cui al comma 1 dell'art. 16.
4. I premi non riscossi sono versati sul conto corrente di cui al
comma 2 entro dieci giorni dalla data di prescrizione stabilita ai
sensi del comma 3 dell'art. 23.

Art. 25.
Gestione delle anomalie

1. Le anomalie intervenute in una sala che non consentono la
trasmissione dei dati di vendita prima dell'orario previsto nel
palinsesto oppure lo scambio tra le sale e la sala-master delle
informazioni relative alla partita, comportano l'esclusione della
sala dalla partita e il rimborso del valore delle cartelle ai
partecipanti al gioco della sala stessa.
2. Le anomalie intervenute in una sala, successivamente alla
trasmissione dei dati di vendita fino all'invio dei rimanenti numeri
estratti successivamente all'attribuzione del premio di cui all'art.
22, comma 2, lettera b), che non consentono lo scambio tra la sala e
la sala-master delle informazioni relative alla partita comportano:
a) l'esclusione della sala dalla partita, fermo restando
l'attribuzione degli eventuali premi gia' realizzati nella sala
stessa;
b) il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco
e, a richiesta della sala-master, il versamento dell'importo per
operare la compensazione di cui all'art. 24, comma 2.
3. Le anomalie intervenute nella sala-master che non consentono lo
scambio con AAMS delle informazioni relative alla partita comportano
l'obbligo di interrompere la sessione di gioco appena e' conclusa la
partita nella quale si e' verificata l'anomalia. I dati di gioco
relativi a tale partita sono trasmessi ad AAMS, immediatamente dopo
che e' risolta l'anomalia.
4. Se le anomalie intervengono in un numero di sale superiore ad un
valore percentuale, proposto dalla sala-master ed approvato da AAMS,
del totale numero di sale che partecipano alla partita, la partita e'
interrotta dalla sala-master e le sale procedono al rimborso del
prezzo delle cartelle ai partecipanti al gioco.
5. L'esclusione dalla partita, di cui ai commi 1, 2 e 4, e la
interruzione della sessione di gioco, di cui al comma 3, sono
comunicate ai partecipanti al gioco di ciascuna sala.


Capo II
bingo accumulato intersala
Art. 26.

Elementi
1. Gli elementi sono quelli specificati dall'art. 2, lettere a), b)
e c) del regolamento di gioco.

Art. 27.
Sistemi informatici

1. Il sistema informatico di sala e' integrato in base alle
specifiche tecnico-funzionali definite con il decreto di cui all'art.
4, in modo di assicurare il colloquio in tempo reale con la
sala-master.
2. Il sistema informatico della sala-master, in aggiunta alle
funzionalita' del sistema di sala, e' integrato in modo da
assicurare:
a) il colloquio in tempo reale con AAMS;
b) il colloquio in tempo reale con le sale partecipanti al bingo
accumulato intersala.

Art. 28.
Norme generali


1. Regole sulla sessione di gioco:

a) durante la sessione di gioco non e' consentito effettuare
partite con altre modalita', tipologie e categorie;
b) le sale del circuito hanno facolta' di aderire alle partite di
bingo accumulato intersala.


2. Vendita delle cartelle:

a) si applicano le modalita' di vendita delle cartelle di cui
all'art. 5 del regolamento di gioco.

3. Comunicazioni:

a) prima dell'inizio di ogni partita, ciascuna sala trasmette
alla sala-master l'elenco delle cartelle vendute;
b) prima dell'inizio di ogni partita, la sala-master trasmette ad
AAMS l'elenco delle cartelle vendute in ciascuna sala;
c) la sala-master comunica all'inizio di ogni partita l'ammontare
del premio di cui al successivo art. 30, comma 2, lettera d). Tali
informazioni sono comunicate ai partecipanti al gioco secondo le
modalita' stabilite dell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.
4. Estrazione dei numeri e individuazione della cartella vincente:
a) l'estrazione dei numeri avviene in ciascuna sala, la quale
comunica ogni numero estratto alla sala-master. I numeri estratti
sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalita'
stabilite nell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco;
b) il gioco e interrotto appena uno o piu' partecipanti al gioco
annuncia il conseguimento di uno dei premi di cui al successivo art.
30, comma 2, lettere a) e b), e si applicano le disposizioni di cui
all'art. 8, commi 12, 13, 14 e 15 del regolamento di gioco;
c) colui che annuncia la vincita del premio di cui al successivo
art. 30, comma 2, lettera d), comunica alla sala, il numero della
cartella vincente. La sala trasmette alla sala-master i dati
identificativi della cartella che si assume vincente ai fini della
verifica della vincita. Se la verifica ha esito positivo, la
sala-master comunica ad AAMS i dati identificativi della cartella
vincente e la sequenza dei numeri estratti ai fini della convalida
della vincita. Una volta convalidata la vincita, la sala-master da'
l'annuncio ufficiale in tutte le sale della vincita del premio di cui
all'art. 30, comma 2, lettera d) e procede alla rideterminazione di
tale premio dandone comunicazione a tutte le sale;
d) i dati identificativi della cartella o delle cartelle vincenti
il premio di cui al successivo art. 30, comma 2, lettera d) ed i dati
identificativi della sala o delle sale nelle quali sono state vendute
tali cartelle sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le
modalita' stabilite nell'art. 8, comma 10, del regolamento di gioco.

Art. 29.
Prezzi delle cartelle

1. Il prezzo delle cartelle per partita e' scelto dalla sala-master
tra quelli stabiliti dall'art. 4 del regolamento di gioco.

Art. 30.
P r e m i

1. I premi sono: la cinquina, il bingo ed il premio speciale bingo
accumulato.
2. La somma da distribuire in premi e' costituita dal 58 per cento
dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La
ripartizione di tale somma tra i diversi premi e' stabilita dalla
sala-master nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al
ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle:
a) alla cinquina e' attribuito un valore compreso tra 1 e 4;
b) al bingo e' attribuito un valore compreso tra 40 e 52;
c) all'apposito fondo istituito per l'erogazione del bingo
accumulato e' attribuito un valore compreso tra 2 e 8, oltre agli
eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto
all'unita' di euro dei premi di cui alle lettere a) e b);
d) al bingo accumulato e' attribuito un valore percentuale del
fondo compreso tra 50 e 80. Il bingo accumulato e' determinato per
ciascuna partita sulla base dell'ammontare del fondo di cui alla
lettera c) al termine dell'ultima partita effettuata nelle sale del
circuito e, in caso di assegnazione, viene immediatamente
rideterminato. Il bingo accumulato e' assegnato in aggiunta al premio
del bingo al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un
numero di palme estratte uguale o inferiore al numero soglia. Il
numero soglia e' definito dalla sala-master ed e' compreso tra 32 e
49. La sala-master puo' decidere di assegnare un valore, comunque
compreso tra 32 e 49, diverso per ciascuna sala. La sala-master puo'
stabilire nel palinsesto un limite, espresso in valore del premio
bingo accumulato, oltre il quale il premio e' assegnato ai
partecipanti al gioco che realizzano il bingo con un numero di
palline estratte incrementato di una unita' per ogni successiva
sessione rispetto al numero soglia definito. E' consentita, in
ciascuna sessione, la ripartizione del fondo tra piu' premi bingo
accumulato assegnati al partecipante al gioco che realizza il bingo
con un numero di palline estratte compreso in un intervallo di numeri
soglia stabilito dalla sala-master diverso per ogni premio.
3. Ciascuna sala, su richiesta della sala-master, nella fase
iniziale dell'introduzione del bingo accumulato intersala, anticipa
al fondo, di cui alla lettera c), un importo massimo di euro 4000.

Art. 31.
Pagamento delle vincite

1. L'attribuzione dei premi di cui al precedente art. 30, comma 2,
lettere a) e b), e' effettuata secondo le disposizioni di cui
all'art. 9, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento di gioco.
2. Se il valore del premio, di cui al precedente art. 30, comma 2,
lettera d), e' non superiore ad euro 3000, la sala provvede al
pagamento secondo le modalita' di cui al comma 1.
3. Se il valore del premio, di cui al precedente art. 30, comma 2,
lettera d), e' superiore ad euro 3000, la sala, per il tramite della
sala-master richiede, ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una
ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala,
viene consegnata al vincitore e costituisce titolo per la
riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al
premio assegnato e viene restituita alla sala all'atto della
richiesta di riscossione. La richiesta di riscossione da parte del
vincitore, che deve fornire nome, cognome e codice fiscale del
beneficiario nonche' l'indicazione delle modalita' di pagamento, che
puo' avvenire attraverso l'emissione di un assegno circolare oppure
di un bonifico, e' effettuata non oltre sessanta giorni successivi
alla data di rilascio del titolo, decorsi i quali il premio e'
prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'art. 30, comma 2,
lettera c). La sala comunica ad AAMS, immediatamente e comunque non
oltre il giorno successivo, l'avvenuta richiesta di riscossione ed i
dati identificativi del beneficiario. Il pagamento e' effettuato non
prima di dieci giorni dalla richiesta di riscossione. La sala annota
sulla ricevuta gli estremi del pagamento effettuato e la allega al
verbale di gioco. La sala ha facolta' di effettuare il pagamento
delle vincite prima del termine sopraindicato.

Art. 32.
Il sistema di gestione dei flussi monetari

1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso di AAMS, e'
effettuato dalla sala, nei termini e con le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, su un conto corrente indicato da AAMS. Tale
versamento e' garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'art. 9
del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
2. Le sale e la sala-master adottano un sistema di compensazione,
approvato da AAMS, per consentire il pagamento dei premi, di cui al
precedente art. 30, comma 2, lettera d), da parte delle sale presso
le quali si sono realizzate le vincite. Il sistema di compensazione
garantisce, comunque, che le vincite siano pagate nei termini
indicati nell'art. 31, comma 3.
3. A garanzia del pagamento dei premi, prima dell'attivazione del
bingo accumulato intersala, la sala-master versa, sul conto corrente
di cui al comma 2 dell'art. 13, un importo che viene proposto nella
dichiarazione di cui all'allegato 1) al presente decreto ed approvato
da AAMS. L'importo e' utilizzato da AAMS in caso di inadempimento a
quanto prescritto al precedente comma 2. Tale inadempimento comporta
la sospensione della concessione per un periodo non inferiore a sette
giorni e, comunque, fino alla data di versamento da parte della sala
dell'importo a garanzia del pagamento dei premi utilizzato. Se il
versamento non e' effettuato entro due mesi dalla data del
provvedimento di sospensione della concessione e in caso di ulteriore
inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2, e' disposta
la revoca della concessione ai sensi dell'art. 3 del decreto
ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. L'inadempimento da parte della
sala-master comporta anche la revoca immediata dell'autorizzazione di
cui al comma 1 dell'art. 16.


4. I premi non riscossi sono versati sul conto corrente di cui al
comma 2 entro dieci giorni dalla data di prescrizione stabilita ai
sensi del comma 3 dell art. 31.

Art. 33.
Gestione delle anomalie

1. Le anomalie intervenute in una sala che non consentono la
trasmissione dei dati di vendita delle cartelle oppure lo scambio tra
le sale e la sala-master delle informazioni relative alla partita,
comportano l'esclusione della sala dalla partita e il rimborso del
valore delle cartelle ai partecipanti al gioco della sala stessa.
2. Le anomalie intervenute in una sala, successivamente alla
trasmissione dei dati di vendita, che non consentono lo scambio tra
la sala e la sala-master delle informazioni relative alla partita,
comportano:
a) l'esclusione della sala dalla partita, fermo restando
l'attribuzione degli eventuali premi gia' realizzati nella sala
stessa;
b) il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco
e, a richiesta della sala-master, il versamento dell'importo per
operare la compensazione di cui all'art. 32.
3. Le anomalie intervenute nella sala-master che non consentono lo
scambio con AAMS delle informazioni relative alla partita comportano
l'obbligo di interrompere la sessione di gioco appena e' conclusa la
partita nella quale si e' verificata l'anomalia. I dati di gioco
relativi a tale partita sono trasmessi ad AAMS, immediatamente dopo
che e' risolta l'anomalia.
4. L'esclusione dalla partita, di cui ai commi 1, 2 e 3, e'
comunicata ai partecipanti al gioco di ciascuna sala.


Titolo IV
Bingo elettronico

Art. 34.
Soggetti

1. I soggetti sono:


a) AAMS che controlla il gioco ed organizza partite alle quali
partecipano le sale;

b) le sale che partecipano alle partite.

Art. 35.
Elementi

1. Gli elementi sono:


a) le cartelle elettroniche, trasmesse da AAMS a ciascuna sala
che provvede a renderle disponibili ai partecipanti al gioco
attraverso le apparecchiature di cui alla lettera c);
b) l'apparecchiatura di estrazione di AAMS per l'estrazione dei
numeri con modalita' informatica;
c) le postazioni di gioco munite di terminali elettronici (d'ora
in poi: terminali di gioco). I terminali di gioco sono
apparecchiature elettroniche che consentono di partecipare alla
partita e possono essere utilizzati esclusivamente per il gioco del
bingo. Il numero di terminali di gioco istallabili in ogni sala non
puo' essere superiore, per un periodo di sperimentazione di mesi sei,
al quindici per cento del numero di postazioni di gioco della sala, e
sono ubicati in un'apposita area della sala.

Art. 36.
Sistema informatico di sala

1. Il sistema informatico di sala e' integrato, in base alle specifiche tecnico-funzionali definite nel decreto di cui all'art. 4, in modo da assicurare:
a) il colloquio in tempo reale con AAMS;

b) la gestione delle cartelle elettroniche;
c) la gestione dei terminali di gioco.

Art. 37.
Norme generali

1. Regole sulla sessione di gioco:
a) durante la sessione di gioco non e' consentito effettuare
partite con altre tipologie e modalita';
b) le sale hanno facolta' di aderire al bingo elettronico.
2. Vendita delle cartelle:
a) i partecipanti al gioco acquistano presso la sala un credito
di gioco, di importo non superiore ad euro cinquecento, che
utilizzano per acquistare cartelle tramite il terminale di gioco;
b) il terminale di gioco consente ai partecipanti al gioco
l'acquisto delle cartelle per un tempo predefinito, stabilito da AAMS
nel palinsesto, oltre il quale non e' piu' possibile acquistare
cartelle.
3. Comunicazioni:
a) le sale comunicano ad AAMS l'elenco delle cartelle vendute da
ciascun terminale di gioco, ed AAMS, sulla base dei dati raccolti,
comunica a tutte le sale il numero totale delle cartelle vendute
nella partita e l'ammontare dei premi, di cui al successivo art. 39.
Tali informazioni sono contestualmente riportate su tutti i terminali
di gioco di tutte le sale collegate.
4. Estrazione dei numeri e individuazione della cartella vincente:
a) AAMS effettua le operazioni di estrazione, comunicando
simultaneamente alle sale ogni numero estratto;
b) i terminali di gioco riportano di volta in volta i numeri
estratti, almeno i tre numeri immediatamente precedenti e il numero
progressivo di estrazione;
c) il gioco e' interrotto appena il sistema informatico di AAMS
identifica la cartella vincente in una delle sale;
d) i terminali di gioco riportano l'indicazione della vincita di
uno dei premi di cui al successivo art. 39, le informazioni relative
al numero progressivo di estrazione e all'ammontare del premio,
nonche' i dati identificativi della cartella vincente e della sala
nella quale si e' realizzata la vincita.

 

 

Art. 38.
Prezzi delle cartelle

1. I prezzi di vendita delle cartelle per partita sono stabiliti da
AAMS e sono compresi tra un minimo di euro 0,10 ed un massimo di euro
5,00.

Art. 39.
P r e m i
1. I premi sono: la cinquina, il bingo, il premio speciale bingo
accumulato ed il bingo di sala.
2. La somma da distribuire in premi e' costituita dal 58 per cento
dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La
ripartizione di tale somma tra i diversi premi e' stabilita da AAMS
nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al ricavato
dalla complessiva vendita delle cartelle:
a) alla cinquina e' attribuito un valore compreso tra 1 e 8;
b) al bingo e' attribuito un valore compreso tra 42 e 54;
c) all'apposito fondo istituito per l'erogazione del premio bingo
accumulato, e' attribuito un valore compreso tra 2 e 8, oltre agli
eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto
all'unita' di euro dei premi di cui alle lettere a), b) ed e);
d) al bingo accumulato e' attribuito un valore percentuale del
fondo compreso tra 50 e 80. Il bingo accumulato e' assegnato in
qualsiasi partita, in aggiunta al premio del bingo, al partecipante
al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte
uguale o inferiore al numero soglia. Il numero soglia e' definito da
AAMS ed e' compreso tra 32 e 47. AAMS puo' stabilire nel palinsesto
un limite, espresso un valore del premio bingo accumulato, e, in ogni
partita effettuata oltre tale limite, il premio bingo accumulato e'
assegnato ai partecipanti al gioco che realizzano il bingo con un
numero di palline estratte incrementato di una unita' per partita
rispetto al numero soglia indicato nel palinsesto;
e) al bingo di sala e' attribuito un valore compreso tra l'1 e il
10 per cento del venduto in ciascuna sala. Il premio e' assegnato in
ciascuna sala al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con
un numero di palline estratte uguale o inferiore ad un numero soglia
compreso tra 48 e 60, successivamente all'assegnazione dei premi di
cui alle lettere a), b) ed eventualmente d), proseguendo la partita.
Se il premio non e' assegnato nella partita, il suo importo viene
aggiunto al bingo di sala della partita successiva. La sala in cui e'
stato assegnato il bingo assegna allo stesso vincitore anche il bingo
di sala. Ciascuna sala, nella fase iniziale dell'introduzione del
bingo elettronico, su richiesta di AAMS, anticipa al bingo di sala un
importo fino a euro 2000.
3. Ciascuna sala, su richiesta di AAMS nella fase iniziale
dell'introduzione del bingo elettronico, e' obbligata ad anticipare
al fondo, di cui al comma 2, lettera c), un importo massimo di euro
4000.

 

Art. 40.
Pagamento delle vincite

1. Al termine della partita le sale dove sono state vendute le
cartelle vincenti procedono all'assegnazione dei premi di cui al
precedente art. 39:
a) richiedendo ad AAMS l'autorizzazione all'emissione di una
ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della sala,
viene consegnata ai vincitori e costituisce titolo di riscossione. La
ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato;
b) oppure, su richiesta dei vincitori, incrementando il valore
del proprio credito di gioco dell'ammontare del premio.
2. I vincitori possono chiedere alla sala la riscossione delle
ricevute, di cui al comma 1, lettera a), che avviene con le seguenti
modalita':
a) immediatamente in denaro per importi non superiori ad euro
1000;
b) secondo le disposizioni di cui al comma 4 per importi
superiori ad euro 1000.
3. Ultimato il gioco, i partecipanti al gioco devono chiedere alla
sala la riscossione del credito di gioco, di cui al comma 1, lettera
b), ancora in loro possesso che avviene con le seguenti modalita':
a) immediatamente in denaro per importi non superiori ad euro
1000;
b) per importi superiori ad euro 1000, la sala richiede ad AAMS
l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente
sottoscritta dal rappresentante della sala, viene consegnata ai
vincitori e costituisce titolo di riscossione. La ricevuta contiene
tutte le informazioni relative al credito di gioco che viene riscosso
secondo le disposizioni di cui al comma 4.
4. Riscossione di ricevute di importo superiore agli euro 1000:
a) la ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio
assegnato e viene restituita alla sala all'atto della richiesta di
riscossione. La richiesta di riscossione da parte del vincitore, che
deve fornire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario nonche'
l'indicazione delle modalita' di pagamento, che puo' avvenire
attraverso l'emissione di un assegno circolare oppure di un bonifico,
e' effettuata non oltre sessanta giorni successivi alla data di
rilascio del titolo, decorsi i quali il premio e' prescritto e viene
assegnato al fondo, di cui all'art. 39, comma 2, lettera c). La sala
comunica ad AAMS, immediatamente e comunque non oltre il giorno
successivo, l'avvenuta richiesta di riscossione ed i dati
identificativi del beneficiario. Il pagamento e' effettuato non prima
di dieci giorni dalla richiesta di riscossione. La sala annota sulla
ricevuta gli estremi del pagamento effettuato e la allega al verbale
di gioco. La sala ha facolta' di effettuare il pagamento delle
vincite prima del termine sopraindicato. I partecipanti al gioco
hanno facolta' di richiedere alla sala una distinta con i dettagli
del gioco effettuato.

Art. 41.
Sistema di gestione dei flussi monetari

1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso di AAMS, e'
effettuato da ciascuna sala, nei termini e con le modalita' stabilite
dalla normativa vigente, su un conto corrente indicato da AAMS. Tale
versamento e' garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'art. 9
del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
2. AAMS presta i servizi per la gestione dei flussi finanziari
relativi al pagamento dei premi prelevando l'importo versato da
ciascuna sala su un conto corrente ai fini del versamento a favore
delle sale nelle quali si sono realizzate le vincite. La sala versa
sul conto corrente sopraindicato, entro due giorni successivi alla
chiusura della giornata di gioco, ad esclusione delle festivita' e
dei sabati, l'importo derivante, per la giornata stessa,
dall'applicazione dei valori percentuali di cui all'art. 39, comma 2,
lettere a), b) e c), dedotti i premi pagati in sala, ai sensi
dell'art. 40, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a).
3. Le sale versano, sul conto corrente di cui al comma 2, l'importo
comunicato da AAMS antecedentemente all'attivazione del bingo
nazionale, a garanzia del pagamento dei premi. L'importo e'
utilizzato da AAMS, in caso di inadempimento a quanto prescritto al
precedente comma 2. Tale inadempimento comporta la sospensione della
concessione per un periodo non inferiore a sette giorni e, comunque,
fino alla data di versamento da parte della sala dell'importo a
garanzia del pagamento dei premi utilizzato. Se il versamento non e'
effettuato entro due mesi dalla data del provvedimento di sospensione
della concessione e in caso di ulteriore inadempimento a quanto
prescritto al precedente comma 2, e' disposta la revoca della
concessione ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 gennaio
2000, n. 29.
4. I premi non riscossi sono versati sul conto corrente di cui
all'art. 13, comma 2, entro dieci giorni dalla data di prescrizione
stabilita ai sensi dell'art. 40, comma 4, lettera a).

Art. 42.
Gestione delle anomalie

1. Le anomalie intervenute in una sala che non consentono la
trasmissione dei dati di vendita delle cartelle prima dell'orario
previsto nel palinsesto, oppure lo scambio tra la sala ed AAMS delle
informazioni relative alla partita, comportano l'esclusione della
sala dalla partita e il rimborso del valore delle cartelle ai
giocatori della sala stessa.
2. Le anomalie intervenute in una sala, successivamente alla
trasmissione dei dati di vendita, che non consentono lo scambio tra
la sala ed AAMS delle informazioni relative alla partita comportano:
a) l'esclusione della sala dalla partita, fermo restando
l'attribuzione degli eventuali premi gia' realizzati nella sala
stessa;
b) il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al
gioco;
c) il versamento dell'importo di cui all'art. 41, comma 2.
3. Se le anomalie intervengono in un numero di sale superiore al
quaranta per cento del totale numero di sale che aderiscono alla
partita, la partita e' interrotta da AAMS e le sale procedono al
rimborso del prezzo delle cartelle ai partecipanti al gioco.
4. L'esclusione dalla partita, di cui ai commi 1, 2 e 3, e'
comunicata ai partecipanti al gioco di ciascuna sala.


Titolo V
Disposizioni finali

Art. 43.
Soluzione delle controversie

1. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 17, del
regolamento di gioco.

Art. 44.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e si applica a decorrere dalla data che
sara' fissata con successivo decreto direttoriale.
Roma, 1° aprile 2004


Il direttore generale: Tino

Allegato 1 All'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato - Divisione
concessioni gioco bingo - Via
della Luce, 34/a-bis - 00153 Roma
Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
rappresentante legale della ....
con sede legale in .... (..........), Via ....
n. ...... titolare della concessione n. .... stipulata in data ....
chiede l'autorizzazione a svolgere le funzioni di sala-master di cui
all'art. 16 del decreto direttoriale del ...................
A tal fine dichiara che:
1) il proprio circuito di bingo intersala e' costituito da n.
...... sale, e da n. ........ postazioni di gioco;
2) l'attivita' ha inizio il ...........................;
3) il referente della sala-master per tutte le ore di apertura
e: ........ .... (Nome e cognome, recapito telefonico fisso e mobile,
numero di fax, e mail)
e allega la seguente documentazione:
4) descrizione del progetto del sistema utilizzato per il bingo
simultaneo intersala e per il bingo accumulato intersala;
5) dichiarazioni di partecipazione alle partite di bingo
intersala, sottoscritte dai rappresentanti legali delle sale;
6) dichiarazione dell'importo posto a garanzia del pagamento
dei premi;
7) l'atto sottoscritto con le sale che partecipano al bingo
intersala, con indicazione del rispettivo numero di postazioni di
gioco.
.............. addi' ...................
Firma ....

Allegato 2
All'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato - Divisione
concessioni gioco bingo - Via
della Luce, 34/a-bis - 00153 Roma
Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
rappresentante legale della ....
con sede legale in .... (..........), Via ....
n. ........ titolare della concessione n. .... stipulata in data ....
dichiara di partecipare al circuito di bingo intersala costituito
dalla sala-master della Societa' ...., titolare della convenzione di
concessione n. ............. del ............................
Il relativo accordo di partecipazione al circuito e' trasmesso a
codesta Amministrazione dalla sala-master.
.............. addi' ...................
Firma ....