Fonte: http://suap.provincia.fi.it

 

Permessi di soggiorno validi ai fini del lavoro autonomo - scheda aggiornata a agosto 2004

 

Permessi di soggiorno validi ai fini del lavoro autonomo

L'art. 26, c.2 del Testo Unico 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) definisce schematicamente l'attività di lavoro autonomo con riferimento allo straniero "che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie".
Tutti coloro che vorranno iniziare una attività di lavoro autonomo, sia in qualità di imprenditore individuale che come socio o amministratore nell'ambito di società di persone o di capitali, nel caso in cui siano residenti in Italia, dovranno essere in possesso di un permesso di soggiorno valido ai fini del lavoro autonomo.
Nel caso in cui i soci di società non siano residenti, sarà necessario accertare le condizioni di reciprocità tra l'Italia e il paese di appartenenza. Le schede informative sulle condizioni di reciprocità fra l'Italia ed altri Stati sono disponibili all'indirizzo Internet www.esteri.it/ita/4_29_73_306_259.asp.
Anche gli amministratori delle società di capitali, qualora siano residenti in Italia, dovranno essere in regola con tale normativa.

Per iniziare una attività di lavoro autonomo è necessario essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità.

I permessi di soggiorno validi a tal fine sono:
>> permesso di soggiorno per lavoro autonomo
>> permesso di soggiorno per lavoro subordinato
>> permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro
>> permesso di soggiorno per motivi familiari
>> permesso di soggiorno per motivi umanitari
>> permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
>> permesso di soggiorno per attesa occupazione
>> permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L.40/98)

I titolari di un permesso di soggiorno di tipologia diversa dovranno chiedere la conversione, presentando alla Questura competente per territorio la documentazione richiesta dal DPR 394/1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), tra cui l'attestazione dei parametri economici finanziari riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività, rilasciati dalla Camera di Commercio secondo quanto indicato dall'art. 39, c.7 del Regolamento stesso.

Per la conversione del permesso di soggiorno dovrà essere presentata, presso la Questura del luogo di residenza e/o di domicilio, la ulteriore seguente documentazione da parte dell'interessato:
>> modulo di richiesta;
>> 4 fotografie;
>> marca da bollo da € 11,00;
>> passaporto in originale ed in corso di validità unitamente alla fotocopia dello stesso;
>> originale del permesso di soggiorno di cui è chiesta la conversione;
>> certificato attestante l'esistenza della quota per lavoro autonomo a firma dell'Ufficio Provinciale del Lavoro;
>> partita IVA e/o codice fiscale.

Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico non consente di ottenere l'attestazione dei parametri finanziari ai fini della conversione.
Infatti ai sensi dell'art. 5 della Legge 39/90 (in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato) tale permesso è un titolo provvisorio che consente la permanenza nel territorio nazionale allo straniero in attesa di una decisione in merito al riconoscimento dello Status di Rifugiato da parte della Commissione Centrale per il Riconoscimento. Tale titolo non permette lo svolgimento di alcun tipo di attività lavorativa.

Inoltre, il DPCM del 19/12/2003, che regola i flussi di ingresso dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004, prevede all'art. 3 c.2 la possibilità di convertire solamente i permessi di soggiorno relativi ai motivi di studio e formazione professionale e non quelli con tipologia diversa, quale ad es. turismo, affari, cure mediche, etc...