MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Prot. n.
300/A/1/32901/109/12/2
Roma 1° giugno 2004
OGGETTO:
Decreto 30 settembre 2003. Disposizioni comunitarie in materia di patenti di
guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE.
Per
opportuna conoscenza, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile
2004, è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 30 settembre 2003, recante “Disposizioni comunitarie in materia di
patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE
Al
fine della corretta ed omogenea applicazione del sopracitato decreto si richiama
l’attenzione sui seguenti aspetti:
-
la nuova normativa in
materia di patenti impone la disapplicazione delle disposizioni del vigente
articolo 116 Cds nelle parti non più compatibili con la regolamentazione
comunitaria. In particolare devono essere completamente disapplicate le
disposizioni del comma 3° del citato art. 116 Cds, relativo alle categorie di
patenti di guida non più corrispondenti alle nuove disposizioni
-
le patenti di guida della
categoria “A” o “A1”, ai sensi degli art 3, comma 1° e 5, comma 3° del
decreto, consentono la guida di tricicli e quadricicli a motore nonché,
rispettivamente, di motocicli e di motocicli leggeri di cilindrata non
superiore a 125 cc e di potenza massima di 11 Kw
-
sulla base del nuovo
assetto normativo le patenti di guida della categoria “D” non consentiranno
più la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria
“C” e, pertanto, le patenti di categoria “D” non conterranno più alcun
riferimento alla categoria “C” (art. 5, comma 2° del Decreto). Si precisa che
sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri
agli Uffici dipendenti con la circolare che si allega in copia (All. 2), le
disposizioni riguardanti le patenti della categoria D troveranno applicazione
a far data dal 1° ottobre 2004.
-
la
previsione, contemplata dall’art. 3, comma 1°, della patente di categoria
“B+E” anche per i complessi di veicoli composti da una motrice della categoria
“B” e da un rimorchio, la cui massa complessiva, risultante dalle carte di
circolazione, ecceda i 3500Kg. Con questa previsione si ritengono superate le
disposizioni secondo le quali il controllo dei suddetti veicoli doveva essere
effettuato accertando il peso reale del complesso e non con la somma delle
masse rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che lo formano.
Gli Uffici Territoriali del
Governo, che leggono per conoscenza, sono pregati di voler estendere il
contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Piscitelli