(a cura di Alberto Gardina)

 

 

PUBBLICI ESERCIZI E DIVIETO DI FUMO :

 

IL D.P.C.M..23. 12.2003 E LA RIVOLUZIONE COPERNICANA IN MATERIA DI FUMO

 

DAL PROSSIMO DICEMBRE SARANNO OPERATIVE LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI

 

 

Con il D.P.C.M. 23 dicembre 2003, pubblicato nella G.U. 29 dicembre 2003, n. 300, sono stati definiti i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumo.

La lotta al fumo da sigaretta ed ai danni che esso produce  diventa pertanto più efficace e troverà entro la fine dell’anno in corso un più ampio campo di applicazione.

Con il decreto citato si  da attuazione all'art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori.

Il percorso effettuato dal legislatore in materia di norme contro il fumo da sigaretta ed all’estensione del  divieto di fumo in tutti i locali pubblici può essere cosi sintetizzato:

-         L. 16.01.2003 ( art. 51 c.2)

-         L. 31.10.2003

-         D.P.C.M. 23.12.2003.

 

L’art. 51, comma 2 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 riguarda la «tutela della salute dei non fumatori».

Tale norma è stata successivamente modificata dall'art. 7 della L. 21 ottobre 2003, n. 306 che trova attuazione nel D.P.C.M. 23.12.2003.

 

La legge 16.01.2003   prevede  il divieto di fumo in tutti i locali  chiusi fatta eccezione per:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

 

Sono esclusi dalla  disciplina contenuta nella norma in esame norma in esame:

-         circoli privati

-         spacci  

-         mense interne

 

In tali locali  le prestazioni non vengono offerte  alla generalità, bensì ad un numero determinato di persone; per tale motivo  non possono essere considerati luoghi aperti al pubblico ( (da ultimo Cassazione civile, sez. I, 10 luglio 2003, n. 10851)

 

Il  DPCM 23.12.2003 pertanto estende la portata del divieto previsto dall’art.1 della legge n.584/75 limitato finora a:

a) corsie degli ospedali; aule delle scuole di ogni ordine e grado; autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; metropolitane; sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; compartimenti a cuccette e carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte;

b) locali chiusi che adibiti a pubblica riunione, sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, sale chiuse da ballo, sale-corse, sale di riunione delle accademie, musei, biblioteche e sale di lettura aperte al pubblico, pinacoteche e gallerie d’arte pubbliche o aperte al pubblico.

Se in precedenza la regola consisteva nel garantire la possibilità di fumare in tutti i locali fatta eccezione per determinati i ambienti, dal 29 dicembre prossimo tale principio verrà ribaltato, perché la regola sarà rappresentata dal divieto generalizzato di fumo.

Infatti  dal 29 dicembre 2004,  sarà vietato fumare in qualsiasi locale chiuso, ad eccezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico (ad esempio abitazioni, uffici);

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. (il riferimento è ai  locali aperti al pubblico)

I locali  riservati ai fumatori dovranno essere  contrassegnati come tali; inoltre  negli esercizi di ristorazione dovranno  essere adibiti ai non fumatori uno o più locali, di superficie prevalente rispetto a quella  complessiva destinata alla somministrazione.

 

L’APPLICAZIONE DEL   D.P.C.M. 23.12.2003

Il  D.P.C.M. 23.12.2003  si caratterizza per tre aspetti: 

1.      riguarda i locali chiusi  riservati ai fumatori;

2.      detta le caratteristiche tecniche degli impianti idonei a garantire  la ventilazione ed il ricambio d’aria; 

3.      stabilisce anche  le prescrizioni secondo le quali separare i diversi ambienti  e rendere concrete le salvaguardie per la salute dei non fumatori.

Il divieto di fumo riguarderà  qualsiasi attività privata (di servizi o anche commerciale) che si svolga con uso di locali chiusi purchè aperti al pubblico, ai quali la generalità degli utenti acceda senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari di funzionamento.

Il divieto non riguarderà,  i locali non aperti al pubblico, come quelli riservati ad attività di lavoro del personale dipendente, nei quali non è normalmente prevista, seppure non vietata, l’affluenza di persone estranee.

A tale proposito devono essere ricordate le disposizioni, di cui al D.Lgs. n.626/94  in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, che tutelano le condizioni igieniche nei luoghi di lavoro.

Locali riservati ai fumatori

Devono essere contrassegnati come tali essere  realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare e dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio d’aria regolarmente funzionanti.

I requisiti strutturali richiesti per tali locali sono i seguenti:

1.      essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;

2.      essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;

3.      non rappresentare un locale di passaggio obbligato per i non fumatori

4.      essere forniti di adeguata segnaletica consistente in cartelli, con l'indicazione luminosa contenente, la scritta «AREA PER FUMATORI».;

-         I  cartelli devono comunque essere integrati da altri cartelli luminosi recanti  la dizione: «VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE»,

-         I sopra richiamati cartelli luminosi  si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.

I locali citati devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata tali da avere le seguenti  caratteristiche :

1.      devono  garantire una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare;

2.      l'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata;

3.      la portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali in conformità della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq;

Inoltre:

1.      devono   indicare il numero massimo di fumatori  ammissibili da determinarsi  in base alla portata dell'impianto ( da riportare all’ingresso);

2.      devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti;

3.      negli esercizi di ristorazione la superficie destinata ai fumatori, deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva destinata alla  somministrazione dell'esercizio;

A partire dal 29 dicembre 2004 negli esercizi di ristorazione  in base al terzo comma dell’art.51 comma 3, lettera b)  a decorrere dal 29 Dicembre 2004, sensi del, devono essere adibiti ai non fumatori locali   di superficie prevalente rispetto a quella  complessiva di somministrazione dell’esercizio”.

Si tratta ora di comprendere se tale obbligo riguarderà anche in bar tavola calda e tutti gli esercizi nei quali si somministrano pasti anche sotto forma di tavola fredda.

Si ritiene che  la portata di quest’ultimo precetto   debba  essere estesa alle sole tavole calde a non ai bar comunemente detti.

Locali in cui è vietato fumare

Presentano le seguenti caratteristiche:

1.      sono contrassegnati da appositi cartelli  collocati in modo da essere  adeguatamente visibili e devono evidenziare il divieto di fumo;

2.      la scritta suggerita al fine di dare omogeneità su tutto il territorio nazionale è semplicemente rappresentata da cartello “ Vietato fumare”  integrata:  

Ø      dalle indicazioni delle relative prescrizioni di legge;

Ø      dalle sanzioni applicabili;

Ø      dai soggetti cui spetta vigilare 

Strutture con più locali

In tali locali occorre posizionare:

1.      un   cartello “ Vietato fumare  agli accessi  accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE».non necessariamente integrata da altre indicazioni;

Caratteristiche dell’aria proveniente dai locali per fumatori e degli impianti di ventilazione

L’aria proveniente da locali per fumatori deve presentare le seguenti caratteristiche:

-         non è riciclabile,

-         deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.

La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione:

-         devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico,

-         devono esser conformi  alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente.

I certificati di installazione comprensivi dell'idoneità del sistema di espulsione ed i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorità competente.

I gestori dei pubblici esercizi dovranno adeguarsi alle prescrizioni contenute nel DPCM 23.12.2003   entro il 29 dicembre 2004.

LE SANZIONI

 

Venendo al regime sanzionatorio, preliminarmente si rileva che nei locali pubblici i soggetti legittimati ad accertare le infrazioni sono i  funzionari preposti alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione nominati dai dirigenti delle strutture stesse.

Nei locali condotti da privati il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o il collaboratore da lui incaricato richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 4, lettera c) della Dir.P.C.M. 14 dicembre 1995. (circ Ministero della sanità 28-3-2001 n. 4).

Il quadro delle sanzioni previste dalle norme in esame nei locali oggetto del DPCM 23.12.2003 può essere così riassunto :

  1. per quanto  riguarda i trasgressori del divieto di fumare, ossia clienti, utenti, avventori.)

Ø     in base all’art.1 (della legge n.584/75) sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250;

Ø     la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. ( tale sanzione riguarda

        2. Per quanto riguarda i conduttori dei locali,

Ø      in base  all’art.2 (sempre della legge n.584/75), i soggetti che non ottemperino alle disposizioni riguardanti l’osservanza del divieto di fumo esponendo fra l’altro  in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l’indicazione della sanzione da comminare  ai trasgressori  sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000;

Ø      tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all’art.5, primo comma, lettera b) (impianti di condizionamento non funzionanti o non condotti in maniera idonea o non perfettamente efficienti).

 

PROBLEMI APPLICATIVI

Al momento restano senza soluzione  alcuni problemi riguardanti la procedura sanzionatoria che ci si augura vengano risolti prima del 29 dicembre prossimo, data entro la quale i soggetti obbligati dovranno attenersi alle prescrizioni contenute dal D.M. 23.12.2003

Infatti  in base all’art 51 c. 7 della Legge n° 3/2003 la conferenza Stato Regioni, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, dovrebbe ridefinire  le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

 

Spettando ormai alle Regioni la potestà concorrente in materia di tutela della salute, pare difficile allo stato attuale una rapida approvazione del provvedimento atteso.

Potrebbero dunque sorgere problemi al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Nulla viene chiarito in merito alla destinazione di proventi contravvenzionali.

A tale proposito si rimanda alla L. n° 165 del. 10 aprile 1962, ed al successivo art. 8 del D.L. 10.01.1983 n° 52.

La norma prevede che i   proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle norme in materia di propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Sanità, per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria, nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da fumo. (art. 8 D.L. 10.01.1983 n° 52)

Tale principio si  ritiene debba estendersi   anche le norme successive, non essendo intervenuta alcuna disposizione modificativa della  materia.

 

In base   alla circolare del Ministero della sanità  28-3-2001 n. 4 compete ai  dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio ovvero il responsabile della struttura privata  individuare, con atto formale, i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le infrazioni.