L’art. 201, co.1, del C.d. S. prevede che qualora la violazione non possa
essere immediatamente contestata (384 – 385 reg.), il verbale, con gli estremi
precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta
giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o,
quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa
dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti
indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data
dell’accertamento (386 reg.)……...
La previsione normativa di cui all’art. 139 c.p.c. disciplina la
notificazione che non avvenga, ai sensi dell’art. 138, nelle mani proprie del
destinatario.
In primo luogo deve essere fatta nel comune di residenza (43, 44 c.c.)
del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove abbia l’ufficio
o eserciti l’industria o il commercio (2196 c.c.).
Se il destinatario non viene trovato in uno dei tali luoghi, l’ufficiale
giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla
casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o
palesemente incapace (518).
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è
consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o
l’azienda, e, quando anche il portiere manchi, a un vicino di casa che accetti
di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l’originale, e l’ufficiale
giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto,
a mezzo di lettera raccomandata.
La prassi ricorrente dei notificatori, in caso di consegna del verbale di
accertamento di violazione al portiere, di non dar conto, nella relata di
notifica, dei tentativi volti a rintracciare il soggetto destinatario, viola
apertamente i dettami di cui agli artt. 139 s.s., in parte sopra richiamati.
Il Giudice di Pace di Roma ha accolto e fatto proprie le eccezioni di un
automobilista, rappresentato e difeso dal Dott. Simone Pacifici, a cui era
stata contestata dal Corpo della Polizia Municipale di Roma la violazione
dell’art. 7 co. 1 del Codice della Strada, per essere acceduto con il proprio
veicolo in una ZTL, senza la prescritta autorizzazione, ma il cui verbale di
accertamento di violazione era stato consegnato al portiere dello stabile.
Il Giudicante evidenzia, nella pronunzia, che “sull’atto impugnato non si
chiarisce se il notificatore abbia effettuato le ricerche prescritte dall’art.
139 c.p.c. prima di consegnare il verbale al portiere e ciò farebbe presumere
che il destinatario dello stesso non sia stato rintracciato. Tale ipotesi,
qualora risponda a verità, non giustifica il comportamento del notificatore.
Infatti l’art. 139 c.p.c., nel prescrivere che il destinatario dell’atto deve
essere “ricercato” nella casa di abitazione…….., presuppone non soltanto che
il notificatore abbia svolto le necessarie ricerche, ma che ne dia atto
esplicitamente nella relata”.
La previsione normativa di cui all’art. 139 c.p.c. disciplina la notificazione che non avvenga, ai sensi dell’art. 138, nelle mani proprie del destinatario.
In primo luogo deve essere fatta nel comune di residenza (43, 44 c.c.) del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove abbia l’ufficio o eserciti l’industria o il commercio (2196 c.c.).
Se il destinatario non viene trovato in uno dei tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o palesemente incapace (518).
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manchi, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l’originale, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.
La prassi ricorrente dei notificatori, in caso di consegna del verbale di accertamento di violazione al portiere, di non dar conto, nella relata di notifica, dei tentativi volti a rintracciare il soggetto destinatario, viola apertamente i dettami di cui agli artt. 139 s.s., in parte sopra richiamati.
Il Giudice di Pace di Roma ha accolto e fatto proprie le eccezioni di un automobilista, rappresentato e difeso dal Dott. Simone Pacifici, a cui era stata contestata dal Corpo della Polizia Municipale di Roma la violazione dell’art. 7 co. 1 del Codice della Strada, per essere acceduto con il proprio veicolo in una ZTL, senza la prescritta autorizzazione, ma il cui verbale di accertamento di violazione era stato consegnato al portiere dello stabile.
Il Giudicante evidenzia, nella pronunzia, che “sull’atto impugnato non si chiarisce se il notificatore abbia effettuato le ricerche prescritte dall’art. 139 c.p.c. prima di consegnare il verbale al portiere e ciò farebbe presumere che il destinatario dello stesso non sia stato rintracciato. Tale ipotesi, qualora risponda a verità, non giustifica il comportamento del notificatore. Infatti l’art. 139 c.p.c., nel prescrivere che il destinatario dell’atto deve essere “ricercato” nella casa di abitazione…….., presuppone non soltanto che il notificatore abbia svolto le necessarie ricerche, ma che ne dia atto esplicitamente nella relata”.
(Altalex, 22 aprile 2004. Nota a cura del dott. Simone Pacifici)