VII LEGISLATURA                                                                                                        ATTI: 016465

 

  

REGIONE LOMBARDIA

  

LEGGE REGIONALE N. 128

  

MODIFICA DELLA L.R. 3 APRILE 2000, N. 22 "ATTUAZIONE DELL'ART. 15 (VENDITE STRAORDINARIE) DEL D.LGS 31 MARZO 1998, N. 114 'RIFORMA DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL SETTORE DEL COMMERCIO, A NORMA DELL'ART. 4, COMMA 4 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59'"

 

Approvata nella seduta del 19 ottobre 2004

 

  

Servizio Segreteria dell’Assemblea consiliare                                                     LCR/0128  CC1

 

 

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 3 aprile 2000, n. 22 in materia di vendite straordinarie)

 

 

1.      Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 “Attuazione dell’art. 15 (vendite straordinarie) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ‘Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59’” sono apportate le seguenti modifiche:

 

a)         il titolo della legge è sostituito dal seguente: “Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali”;

 

b)         dopo il comma 2 dell’articolo 1, è aggiunto il seguente:

 

“2 bis. Le disposizioni della presente legge e quelle vigenti in materia di orari e di aperture domenicali e festive si applicano alle attività di vendita al dettaglio ed alle attività in cui la vendita è presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.”;

 

c)         la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente:

 

“b) trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda;”;

 

d)         al comma 4 dell’articolo 2 dopo le parole “sei settimane” sono aggiunte le seguenti: “e per una sola volta in ciascun anno solare.”;

 

e)         il comma 11 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

 

“11. Le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per il trasferimento in gestione o la cessione in proprietà di azienda devono indicare, o recare accluso in copia, l’atto registrato che attesti l’avvenuto trasferimento. E’ facoltà dell’esercente di produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione.”;

 

f)           l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 4

(Vendite promozionali)

 

1.      Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.

 

2.      Le vendite promozionali dei prodotti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono essere effettuate nei periodi di cui all'articolo 3, comma 2, e nei trenta giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.

 

3.      Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui al comma 2.”;

 

g)         il comma 1 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:

 

“1. Nelle vendite straordinarie è esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.”;

 

h)         dopo il comma 1 dell’articolo 5 sono inseriti i seguenti:

 

“1 bis. E’ facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso, nel rispetto dei commi 4 e 5.

 

1 ter. E’ vietato all’operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 1 bis.”;

 

i)           dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente:

 

Art. 5 bis

(Orari attività di vendita)

 

1.      I comuni, su richiesta degli esercenti, possono estendere nei giorni feriali la fascia oraria di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio tra le ore cinque e le ore ventiquattro, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere. L’osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa, a discrezione dell’esercente.

 

2.      I comuni possono altresì autorizzare, su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all’orario di apertura mattutino di cui al comma 1, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere.”.