VII LEGISLATURA ATTI: 016465
REGIONE LOMBARDIA
MODIFICA DELLA L.R. 3 APRILE 2000, N. 22 "ATTUAZIONE DELL'ART. 15 (VENDITE STRAORDINARIE) DEL D.LGS 31 MARZO 1998, N. 114 'RIFORMA DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL SETTORE DEL COMMERCIO, A NORMA DELL'ART. 4, COMMA 4 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59'"
Approvata nella seduta del 19 ottobre 2004
Servizio Segreteria dell’Assemblea consiliare LCR/0128 CC1
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 3 aprile 2000, n. 22 in materia di vendite straordinarie)
“2 bis. Le disposizioni della presente legge e quelle vigenti in materia di orari e di aperture domenicali e festive si applicano alle attività di vendita al dettaglio ed alle attività in cui la vendita è presente anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.”;
d) al comma 4 dell’articolo 2 dopo le parole “sei settimane” sono aggiunte le seguenti: “e per una sola volta in ciascun anno solare.”;
“Art. 4
(Vendite promozionali)
1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
2. Le vendite promozionali dei prodotti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono essere effettuate nei periodi di cui all'articolo 3, comma 2, e nei trenta giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.
3. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui al comma 2.”;
g) il comma 1 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“1. Nelle vendite straordinarie è esposto obbligatoriamente il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.”;
h) dopo il comma 1 dell’articolo 5 sono inseriti i seguenti:
“1 bis. E’ facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso, nel rispetto dei commi 4 e 5.
1 ter. E’ vietato all’operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 1 bis.”;
i) dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente:
“Art. 5 bis
(Orari attività di vendita)
1. I comuni, su richiesta degli esercenti, possono estendere nei giorni feriali la fascia oraria di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio tra le ore cinque e le ore ventiquattro, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere. L’osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa, a discrezione dell’esercente.
2. I comuni possono altresì autorizzare, su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all’orario di apertura mattutino di cui al comma 1, fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere.”.