DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 Novembre 2001, n.1656
Legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001, art. 41
"Vigile di quartiere". Criteri per il finanziamento delle iniziative tese a rendere operativi i nuclei o le unità di quartiere nei corpi di polizia municipale.

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 34 del 10.12.2001

LA GIUNTA REGIONALE

 

Su proposta dell'Assessore per gli Affari Istituzionali ed Enti Locali;


Premesso che:
- le .politiche regionali in materia di sicurezza vanno articolate tenendo conto sia del carattere oggettivo dei fenomeni sia della loro percezione soggettiva;
- che le linee d'intervento su cui si sviluppano le iniziative sulla sicurezza sono
- finalizzate:
a migliorare la sicurezza degli spazi pubblici e delle condizioni di vita nelle città
alla prevenzione della microcriminalità e riduzione del rischio,
allo sviluppo formativo ed informativo;
Considerato che:
- il "pacchetto sicurezza della Regione Lazio", presentato il 17 luglio 2001,
- prevede, tra l'altro, finanziamenti volti a promuovere presso i comuni
- l'istituzione della figura del vigile di quartiere, nella convinzione che solo una
- conoscenza capillare delle situazioni socio-economiche ed ambientali del territorio possano permettere e favorire l'ordinato svolgimento della vita
- associata;
Visto
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed, in particolare,l'art. 17, concernente le circoscrizioni di decentramento comunale";
Vista
la legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001";
Visto,
in particolare, l'art. 41 della citata legge regionale con il quale la Regione promuove l'istituzione del vigile di quartiere nell'ambito dei comuni che abbiano articolato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 267/2000, il rispettivo territorio in circoscrizioni di decentramento e prevede il finanziamento di iniziative tese a rendere operativi, nei corpi di polizia municipale, i nuclei o unità di quartiere che privilegino un rapporto di specifica conoscenza della realtà del territorio a livello di quartiere, di rione o di zona;
Rilevata la necessità
che l'amministrazione regionale determini i criteri per i finanziamenti previsti dal citato art. 41, al fine di assicurare la tempestiva attuazione della norma su indicata;
Visto l'art. 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57;
Visto l'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:
di approvare l'allegato documento riguardante"Criteri per il finanziamento,previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001- Vigile di quartiere, delle iniziative tese a rendere operativi i nuclei o le unita' operative di quartiere nei corpi di polizia municipale" che e' parte integrante della presente deliberazione;
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.
Il presente provvedimento non e' soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

ALLEGATO


Criteri per il finanziamento, previsto dall'art. 41 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, "vigile di quartiere", delle iniziative tese a rendere operativi i nuclei o le unità di quartiere nei corpi di polizia municipale.

Enti interessati
Sono interessati al finanziamento i comuni che abbiano articolato il territorio in circoscrizioni di decentramento ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Scopo ed oggetto del finanziamento
Il finanziamento e' finalizzato all'attivazione dell'istituto del "Vigile di quartiere" nei comuni di cui al comma precedente.
Le linee d'intervento individuate sono essenzialmente le seguenti:
1) Strumenti necessari al fine di agevolare la presenza costante sul territorio dei vigili;
2) Strumenti necessari per la comunicazione tra cittadini ed operatori;
3) Informatizzazione del servizio.

Natura e limiti dei finanziamenti
Il finanziamento consiste in contributi da corrispondere ai comuni interessati, che rivolgano apposita istanza.
I contributi sono concessi nei limiti dello stanziamento disponibile sul capitolo 13131 del bilancio regionale.

Determinazione del contributo
Ai fini della determinazione del contributo sono individuate due tipologie di enti ai quali vengono destinate percentuali dello stanziamento nella misura accanto indicata:
comuni con popolazione al di sopra di 1.000.000 di abitanti 30%;
comuni con popolazione al di sotto di 1.000.000 di abitanti 70%.
Nell'ambito dello stanziamento assegnato a ciascuna tipologia di ente, in ragione del carattere sperimentale dell'iniziativa e per favorire altresi lo sviluppo di tale forma di presidio del territorio improntata alla vicinanza dell'amministratore locale alle problematiche che emergono dai singoli contesti territoriali, si riserva una quota fissa, pari al 30%, da ripartire in parti uguali fra tutti i comuni che abbiano attivato le iniziative per rendere operativi i nuclei o le unità di quartiere nei corpi di polizia municipale.
La quota fissa e' incrementata da ulteriori quote, espresse in misura percentuale sulla base dello stanziamento fissato per ogni tipologia di ente, in relazione ad alcuni elementi che caratterizzano l'intervento che si intende realizzare, come di seguito elencati:
1) Intese con altri soggetti, istituzionali e non, per la soluzione dei problemi segnalati
dai cittadini al "Vigile di Quartiere da 0 al 10%;
2) Estensione del "Vigile di Quartiere" nel territorio comunale da 0 al 10%;
3) Formazione specifica del "Vigile di Quartiere" da 0 al 10%;
4) Assunzione di nuovo personale da destinare al "Vigile di Quartiere" da 0 al 10%;
5) Impiego di tecnologie avanzate che favoriscano la tempestività dell'intervento del "Vigile
di Quartiere" da 0 al 20%;
6) Presenza sul territorio da 0 al 10%.

Eventuali economie saranno destinate a finanziare particolari attività che non sono ricomprese in quelle sopraelencate.

Contenuto dell'istanza di contributo e relativa documentazione
L'istanza di contributo deve contenere, oltre a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 41, della legge regionale n. 10/2001, una relazione illustrativa dell'intervento che si vuole realizzare precisando, oltre all'entità della popolazione coinvolta e le finalità dello stesso, gli elementi valutabili ai fini della determinazione del contributo nonché gli strumenti che si intendono acquistare, l'uso al quale saranno adibiti ed i preventivi di spesa.
La Regione si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa qualora Io ritenga utile ai fini della valutazione delle domande, nonché la regolarizzazione delle stesse entro e non oltre un termine assegnato.

Modalità e termini di inoltro della domanda
Per accedere ai finanziamenti i comuni interessati devono inoltrare apposita istanza e relativa documentazione alla Regione Lazio - Assessorato per gli Affari Istituzionali ed Enti Locali - Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma, mediante una delle seguenti modalità:
1) spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso fa fede la data de timbro apposto dall'ufficio postale accettante;
2) consegna a mano al servizio "Spedizione - Accettazione" della Regione Lazio
L'istanza deve essere inoltrata entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Esame e valutazione delle domande
L'esame delle istanze e' effettuato da un'apposita Commissione tecnica nominata dal Direttore del Dipartimento Affari strategici istituzionali e della Presidenza nell'ambito del personale assegnato al Dipartimento stesso.
La Commissione effettua l'istruttoria delle istanze procedendo a:
1) Verificare l'ammissibilità delle istanze;
2) Redigere un elenco elle istanze ritenute inammissibili con l'indicazione delle motivazioni;
3) Valutare le relazioni illustrative ed individuare nelle stesse gli elementi necessari al fine della determinazione del contributo;
4) Formulazione dell'elenco delle istanze ammesse con l'indicazione del contributo concesso.

Concessione ed erogazione dei finanziamenti
L'inammissibilità delle istanze incluse nell'elenco di cui al punto precedente sarà immediatamente comunicata al comune interessato, ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.
I provvedimenti di concessione dei finanziamenti sono adottati dal Dipartimento Affari
Il finanziamento concesso e' erogato con le seguenti modalità:
a) il 60% all'atto del provvedimento di concessione;
b) il restante 40% a seguito della presentazione di apposito rendiconto delle spese sostenute, corredato dalla relativa documentazione amministrativo - contabile.
Qualora in sede di liquidazione si accerti che la spesa e' inferiore a quella preventivata oppure che la documentazione e' inidonea a giustificare il rendiconto presentato, il finanziamento inizialmente concesso e' ridotto in proporzione.

Revoca dei finanziamenti
La Regione dispone la revoca dei finanziamenti concessi qualora venga realizzata un'iniziativa diversa da quella prevista nell'iniziativa ammessa al finanziamento.
La revoca del finanziamento comporta il recupero, con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, di quanto già erogato.