IN VIGORE DAL 4 FEBBRAIO 2010
ART. 1 (fasce orarie di reperibilità)
In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari:
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18
ART. 2 (esclusioni dall'obbligo di reperibilità)
Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
infortuni sul lavoro;
malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato