IN VIGORE DAL 4 FEBBRAIO 2010

 

ART. 1 (fasce orarie di reperibilità)

In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari:

dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

ART. 2 (esclusioni dall'obbligo di reperibilità)

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato

 

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