DELIBERA DI N. 1179 DEL 21 GIUGNO 2004 LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

DEFINIZIONE DEGLI STANDARD ESSENZIALI E GLI STANDARD RACCOMANDATI DI SERVIZIO DELLE STRUTTURE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA PROVINCIALE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2003. PROGR. N. 1179/2004


Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione;

Richiamato l'art. 14, comma 1, della citata L.R. n. 24/2003 secondo cui la Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale;

Premesso che tali standard sono solo in parte individuati direttamente nella citata legge regionale, la quale definisce le caratteristiche strutturali minime dei Corpi di polizia locale che devono essere istituiti e strutturati per garantire le attività di cui all'art. 14, comma 2 (Corpi di polizia municipale) e comma 3 (Corpi di polizia provinciale) della stessa legge, al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle rispettive funzioni;

Considerato che l'art. 14, comma 7, della L.R. n. 24/2003 ha previsto di demandare alla Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione degli standard essenziali che i Corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire, precisando che gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese intercomunali che interessano più corpi di polizia municipale;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 24/2003 ed in particolare:

 il comma 1 che prevede che la Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'art. 118, comma primo, della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale;

 il comma 3 che prevede che la Giunta regionale d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, previo parere del Comitato tecnico di polizia locale, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, al reclutamento del personale, all'interpretazione normativa ed alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa della polizia locale;

Rilevato che l'obiettivo fondamentale che la Regione Emilia-Romagna si è posta con la nuova legge regionale è quello di dotare tutto il territorio regionale di qualificate strutture di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, e provinciale, come elemento portante di un rinnovato e qualificato sistema regionale delle polizie locali incardinato nei Comuni e nelle Province;

Atteso che la costituzione dei nuovi Corpi di polizia locale, ai sensi della L.R. n. 24/2003, e l'individuazione degli standard essenziali di servizio, in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, rappresentano lo strumento fondamentale per costruire tale sistema regionale delle polizie locali e che, pertanto, è indispensabile che tale processo sia insieme articolato, credibile nei suoi obiettivi e flessibile nella sua realizzazione;

Ritenuto, a tal fine, di articolare i predetti standard secondo criteri che tengano conto anche della scarsa densità della popolazione, della morfologia del territorio, dei Comuni turistici e degli altri Comuni a forte affluenza periodica per i quali vengono previsti i necessari adeguamenti di
 organico;

Ritenuto altresì importante prevedere, contestualmente all'atto di indirizzo sugli "standard essenziali", l'individuazione di standard di servizio "raccomandati", in modo da offrire agli Enti dei punti di riferimento per un ulteriore rafforzamento degli standard di servizio e valorizzare le strutture che già oggi hanno delle performance di servizio superiori agli "standard essenziali";

Considerato che tali standard, essenziali e raccomandati, rappresentano la prima tappa di un processo di rafforzamento e qualificazione delle strutture di polizia locale che sarà periodicamente monitorato al fine di assumere ulteriori decisioni volte a rafforzare tale processo;

Vista la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 concernente “Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali”;

Valutato che da un primo esame del territorio regionale che tiene conto sia della popolazione di ciascun comune, sia dell'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per le gestioni associate realizzata dall'Assessorato competente, è possibile individuare alcuni criteri di deroga tali da rendere effettivamente perseguibile la creazione su tutto il territorio regionale di Corpi di polizia municipale intercomunali sufficientemente strutturati;

Ritenuto pertanto necessario definire con il presente atto gli standard essenziali e gli standard "raccomandati" di servizio per i Corpi di polizia locale, fissando altresì i criteri generali di deroga di cui all'art. 14, comma 7, della L.R. n. 24/2003, con riferimento al numero degli operatori necessario per formare un Corpo di cui al precedente comma 5, lettera b), dello stesso articolo della legge regionale;

Ritenuta la necessità di valorizzare gli Accordi di programma di cui all'art. 15 della L.R. 24/2003, quale strumento flessibile per la promozione e l'istituzione dei Corpi di polizia locale; Considerato che nella seduta del 26 aprile 2004 la Conferenza Regione-Autonomie locali ha approvato un documento di indirizzo in materia di standard essenziali di servizio per i Corpi di polizia locale e ha espresso parere favorevole in merito alle raccomandazioni tecniche volte alla ulteriore qualificazione delle attività di polizia locale;

Sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 14, comma 7, L.R. n. 24/03, e preso atto delle riserve espresse su alcuni punti degli allegati alla presente deliberazione;

Sentito il Comitato tecnico di polizia locale istituito ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 24/2003;

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
 n. 447 del 24/3/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
 n. 1529 del 28/7/2003 recante "Attivazione del Gabinetto del Presidente della Giunta (Art. 5 L.R. 43/2001) e conseguente riarticolazione delle competenze di alcune direzioni generali. Nuova ripartizione del tetto di spesa per il personale della Giunta";
Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/01 e delle proprie deliberazioni n. 447/2003 e n. 1529/2003;

Su proposta dell'Assessore alla Innovazione amministrativa ed istituzionale. Autonomie locali, Luciano Vandelli;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di approvare, nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la Direttiva che definisce gli standard essenziali di servizio dei Corpi di polizia locale, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 7, della L.R. n. 24/2003;

2) di dare atto che nella precitata Direttiva vengono altresì dettati i criteri generali di deroga


 al numero degli operatori di polizia locale previsto al comma 5, lettera b), dell'art. 14 della L.R. n. 24/2003, per la costituzione dei Corpi;

3) di approvare, nell'allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche degli standard di servizio "raccomandati" per i Corpi di polizia locale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 24/2003;

4) di stabilire che gli standard di servizio, essenziali e raccomandati, individuati rispettivamente negli Allegati A e B, si applicano sia ai Corpi di polizia municipale sia ai Corpi di polizia provinciale, in relazione alle rispettive attività;

5) di dare atto che la Giunta regionale provvederà alla periodica revisione degli standard di cui all'art. 14, comma 7, della L.R. n. 24/03, sulla base delle risultanze del monitoraggio attuato costantemente da parte della Regione sulla costituzione dei Corpi di polizia locale e sul loro funzionamento;

6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


Allegato A

Standard essenziali di servizio dei Corpi di polizia locale di cui al comma 7 dell’art. 14 della Legge regionale n. 24/2003


Corpo di Polizia municipale anche a carattere intercomunale

Dimensione delle dotazioni organiche dei corpi

L’art. 14 comma 7 della legge 24/2003 prevede:
1) la definizione di standard essenziali relativi al rapporto tra popolazione residente e numero degli operatori di polizia locale previsti, al fine di determinare l’organico dei corpi di polizia municipale;
2) che tali standard debbano tenere conto delle situazioni “di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio”;
3) che debbano essere previsti i necessari adeguamenti di organico nei comuni turistici e negli altri comuni a forte affluenza periodica
Vengono pertanto definiti, con riferimento ai punti 1) e 2) di cui sopra, i seguenti standard essenziali di personale dei corpi di polizia municipale:
a) comuni fino a 10.000 abitanti residenti: 0,80 operatori per 1.000 residenti;
b) comuni da 10.001 a 20.000 abitanti residenti: 0,90 operatori per 1.000 residenti;
c) comuni maggiori a 20.000 abitanti residenti: 1,00 operatori per 1.000 residenti;
d) comuni capoluogo: 1,20 operatori per 1.000 residenti;
e) capoluogo di regione: 1,30 operatori per 1.000 residenti.

Con riferimento al punto 3) di cui sopra viene inoltre definito un adeguamento degli standard essenziali di personale di tutti i corpi di polizia municipale nella misura di: 1,00 operatore ogni 1.000 posti letto turistici, per comune.

Con riferimento agli standard così individuati si precisa:
a) che per “operatori” si intende l’insieme delle figure professionali “assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato” previste all’art. 16 comma 1 della legge n. 24/2003;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli standard essenziali in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto;
c) che nel caso dei corpi intercomunali gli standard di personale si intendono riferiti alla popolazione residente e alla dotazione di posti letto di ciascun comune preso separatamente;
d) che per popolazione residente si intende l’ultima rilevazione annuale disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla “Struttura per età e sesso della popolazione residente nei comuni della regione Emilia-Romagna";
e) che per “posti letto turistici” si intende quelli individuati dall’ultima rilevazione disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna nel Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva (alberghiera e complementare) dell'Emilia-Romagna;
f) che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell’unità di riferimento più prossima.

Dotazione organica minima dei corpiL’art. 14, commi 5 lettera b), e 7, della legge n. 24/2003 prevede:
1) che i corpi di polizia municipale siano costituiti da un numero minimo di operatori di polizia locale “non inferiore a trenta”;
2) che siano individuati i criteri generali di deroga a tale numero minimo.

Pertanto, fermi restando gli standard minimi di organico di cui al punto precedente e quanto previsto all’art. 14, comma 6 della legge 24/2003 relativamente alla costituzione dei corpi intercomunali, viene riconosciuta la costituzione di corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, in deroga alla dotazione organica minima di cui all’art. 14, comma 5, della legge n. 24/2003 nei seguenti casi:
a) comunità montana o comunità montana in associazione con un raggruppamento di altri comuni (associazione od unione), con almeno 20.000 abitanti residenti complessivi;
b) suddivisione in più zone di una stessa comunità montana, con almeno 20.000 abitanti residenti ciascuna;
c) comune singolo o raggruppamento di comuni con almeno 20.000 abitanti residenti quando, nella stessa provincia, i singoli comuni o i raggruppamenti di comuni confinanti abbiano già costituito o abbiano formalizzato, con apposito Accordo di programma, la costituzione di un corpo di polizia municipale anche secondo quanto previsto ai precedenti punti a) e b).

Con riferimento alle deroghe così individuate si precisa:
a) che per “operatori” si intende l’insieme delle figure professionali “assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato” previste all’art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione dell’organico minimo in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto;
c) che per popolazione residente si intende l’ultima rilevazione annuale disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla “Struttura per età e sesso della popolazione residente nei comuni della regione Emilia-Romagna".

Orario minimo di servizio

L’art. 14, comma 5, lettera a) e c), della legge 24/2003 prevede che i corpi di polizia municipale siano “strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell’anno” e che essi abbiano in gestione una “centrale radio operativa”; sempre l’art. 14 prevede inoltre, al successivo comma 7, che venga individuato il “numero minimo di ore di servizio” che ciascun corpo di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, deve garantire. Non si ritiene infatti opportuno individuare, in questa prima fase di applicazione della legge 24/2003, anche orari minimi di servizio da realizzarsi attraverso intese tra più corpi di polizia municipale.

Vengono pertanto definiti i seguenti orari minimi di servizio:
a) corpi di polizia municipale con organico uguale o minore a 46 operatori di polizia locale: orario non inferiore a 11,30 ore medie di servizio giornaliero ordinariamente articolate su due turni di servizio;
b) corpi di polizia municipale con organico superiore a 46 operatori di polizia locale: orario non inferiore a 17 ore medie di servizio giornaliero ordinariamente articolate su tre turni di servizio;
c) corpi di polizia municipale dei comuni capoluogo: orario non inferiore a 20 ore medie di servizio giornaliero articolate su tre o più turni di servizio.

Con riferimento all’orario minimo di servizio qui definito si precisa:
a) che il termine “medie” si riferisce alla settimana, al mese o all’anno a secondo della programmazione dell’orario di servizio prevalentemente utilizzata da ciascun corpo;
b) che per “operatori” si intende l’insieme delle figure professionali “assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato” previste all’art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
c) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione dell’organico in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto.

Corpo di Polizia provinciale

Dimensione delle dotazioni organiche dei corpi

L’art. 14 comma 7 della legge 24/2003 prevede:
1) la definizione di standard essenziali relativi al rapporto tra popolazione residente e numero degli operatori di polizia locale previsti, al fine di determinare l’organico dei corpi di polizi a provinciale;
2) che tali standard debbano tenere conto delle situazioni “di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio”.

Tale previsione normativa viene concretizzata assumendo, ai fini dell’individuazione della dotazione organica dei corpi di polizia provinciale, il duplice criterio della popolazione residente e dell’ampiezza territoriale di ciascuna delle nove province dell’Emilia-Romagna, nella misura che segue:
a) 1,00 operatore ogni 20.000 abitanti residenti;
b) 1,00 operatore ogni 110 chilometri quadrati di superficie.
Su questa base la dotazione organica dei corpi di polizia provinciale viene determinata scegliendo il valore numerico più alto risultante dalla separata applicazione dei due indici in ciascuna provincia.

Con riferimento agli standard così individuati si precisa:
a) che per “operatori” si intende l’insieme delle figure professionali “assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato” previste all’art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli standard essenziali in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto;
c) che per popolazione residente si intende l’ultima rilevazione annuale disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla “Struttura per età e sesso della popolazione residente nei comuni della regione Emilia-Romagna";
d) che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell’unità di riferimento più prossima.

Orario minimo di servizio

L’art. 14, comma 7, della legge 24/2003 prevede che venga individuato il “numero minimo di ore di servizio” che ciascun corpo di polizia provinciale deve garantire.

Vengono pertanto definiti i seguenti orari minimi di servizio:
a) corpi di polizia provinciale con organico uguale o minore a 30 operatori di polizia locale: orario non inferiore a 12 ore medie di servizio giornaliero;
b) corpi di polizia provinciale con organico superiore a 30 operatori di polizia locale: orario noninferiore a 15 ore medie di servizio giornaliero.

Con riferimento all’orario minimo di servizio qui definito si precisa:
a) che i corpi di polizia provinciale, in relazione alle competenze individuate all’art. 14, comma 3, della legge 24/2003, devono essere strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell’anno anche attraverso la gestione di una centrale radio operativa;
b) che il termine “medie” si riferisce alla settimana, al mese o all’anno a secondo della programmazione dell’orario di servizio prevalentemente utilizzata da ciascun corpo;
c) che per “operatori” si intende l’insieme delle figure professionali “assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato” previste all’art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
d) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione dell’organico in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto.


Accordi di programma per la costituzione dei Corpi di polizia locale

L’art. 15, comma 1, lettera a) e il successivo comma 2 della legge 24/2003 prevedono la possibilità di sottoscrivere Accordi di programma tra la Regione, da un lato, e singole Province, Comuni o loro Associazioni, dall’altro, per la promozione e l’istituzione dei corpi di polizia locale di cui all’art. 14.

Con riferimento a tale opportunità si stabilisce:
a) che sono riconosciuti come Corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi dell’art. 14 della legge 24/2003 quelle strutture per le quali siano stati raggiunti gli Accordi di programma di cui al successivo art. 15 e che tale riconoscimento decorre dalla data di sottoscrizione degli stessi;
b) che il limite ultimo di durata degli Accordi di programma viene individuato, coerentemente con l’art. 21, comma 1, della legge 24/2003, nel 31 dicembre 2007;
c) che nell’ambito di detti Accordi di programma potranno essere affrontate con la necessaria flessibilità eventuali situazioni limite che siano oggettivamente impossibilitate al raggiungimento pieno degli standard essenziali di servizio previsti ai punti precedenti;
d) che nell’ambito di quanto previsto al punto c), potrà essere valutata la pertinenza, in relazione ai vincoli imposti dalla legislazione nazionale sulle assunzioni di personale, di forme transitorie d i potenziamento degli organici diverse da quelle ordinarie, ai fini del raggiungimento degli standard essenziali di personale previsti.

Resta salva, in via ordinaria, la possibilità per i Comuni e le Province di costituire Corpi di polizia locale ai sensi dell’art. 14 della legge 24/2003, per ricognizione autonoma effettuata dagli enti titolari del servizio. Tale ricognizione deve dar conto dell’avvenuto raggiungimento degli standard essenziali di servizio individuati all’art. 14, comma 5, della legge 24/2003, nonché di quelli previsti dal presente allegato, e di essa deve essere data comunicazione formale alla Regione Emilia-Romagna, Servizio “Promozione e sviluppo delle politiche per la sicurezza e della polizia locale”.




Allegato B

Raccomandazioni tecniche sugli standard di servizio dei Corpi di polizia locale, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della Legge regionale 24/2003


Corpo e Servizi di Polizia municipale, anche a carattere intercomunale

Dimensione della dotazione organica dei Corpi e Servizi

1) Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia municipale dei comuni, singoli o associati, con popolazione residente inferiore a 20.000 unità, si raccomanda il raggiungimento di una dotazione organica pari almeno ad 1,00 operatore ogni 1.000 residenti.
2) Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia municipale dei Comuni capoluogo si raccomanda un ulteriore potenziamento dell’organico nella misura di 1,00 operatore ogni 1.000 studenti universitari iscritti presso le sedi universitarie di ciascun comune
3) Ai fini di una omogenea qualificazione dei Servizi di polizia municipale di cui all’art. 21, comma 1, della legge 24/2003 si raccomanda ai Comuni interessati di adottare gli standard essenziali di cui all’allegato A alla presente delibera (Dimensione della dotazione organica dei Corpi).

Con riferimento agli standard individuati ai punti 1) e 2) si precisa:
a) che per “operatori” si intende l’insieme delle figure professionali “assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato” previste all’art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli standard raccomandati in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto;
c) che per studenti universitari iscritti si intendono i totali degli iscritti alle sedi didattiche presenti in ciascun capoluogo desumibili dall’ultima rilevazione disponibile diffusa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur-Urst Ufficio di statistica);
d) che popolazione residente, studenti universitari e unità di organico si arrotondano secondo il criterio dell’unità di riferimento più prossima.

Orario minimo di servizio

Ai fini di una ulteriore e necessaria qualificazione dei Corpi di polizia municipale dei Comuni capoluogo, con particolare riferimento per i corpi con un organico superiore ai 150 operatori, si raccomanda la progressiva estensione dell’orario giornaliero di servizio fino al raggiungimento delle 24 ore continuative.

Con riferimento a tale orario raccomandato si precisa:
a) che per “operatori” si intende l’insieme delle figure professionali “assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato” previste all’art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione dell’organico in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto.

Corpo di Polizia provinciale

Dimensione delle dotazioni organiche dei corpi

Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia provinciale si raccomanda il raggiungimento di una dotazione organica da individuarsi assumendo il duplice criterio della popolazione residente e dell’ampiezza territoriale di ciascuna delle nove province dell’Emilia
. -Romagna, nella misura che segue:
a) 1,00 operatore ogni 17.500 abitanti residenti;
b) 1,00 operatore ogni 100 chilometri quadrati di superficie.
Su questa base la dotazione organica dei corpi di polizia provinciale viene determinata scegliendo il valore numerico più alto risultante dalla separata applicazione dei due indici in ciascuna provincia.

Con riferimento agli standard così individuati si precisa:
a) che per “operatori” si intende l’insieme delle figure professionali “assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato” previste all’art. 16 comma 1 della legge 24/2003;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli standard essenziali in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto;
c) che per popolazione residente si intende l’ultima rilevazione disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla “Struttura per età e sesso della popolazione residente nei comuni della regione Emilia-Romagna";
d) che la popolazione residente e le unità di organico si arrotondano secondo il criterio dell’unità di riferimento più prossima.

Centrale radio operativa

Al fine di individuare in maniera omogenea sul territorio regionale le componenti tecniche caratterizzanti una “centrale radio operativa” di polizia municipale, di cui all’art. 14 comma 5 della legge 24/03, e di polizia provinciale, di cui all’allegato A della presente delibera, si forniscono le seguenti indicazioni.

La centrale radio operativa deve disporre:
1) di un sistema di radiocomunicazione che abbia, almeno, lo stesso grado di copertura ed

 efficienza operativa previsto dalla rete radiomobile digitale di prossima introduzione da parte della Regione Emilia-Romagna (Capitolato tecnico allegato alla delibera n. 317/2003);
2) di almeno:
a) due apparecchi telefonici fissi, di cui almeno uno direttamente collegato alla rete telefonica esterna;
b) un telefono cellulare;
c) una fotocopiatrice;
d) un fax direttamente collegato alla rete telefonica esterna;
3) di almeno un computer fornito di:
a) collegamento alla rete Internet;
b) indirizzo di posta elettronica;
c) possibilità di accesso alle banche dati ACI-PRA e Banca dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri relative a veicoli e conducenti;
d) collegamento tramite rete interna alle banche dati dell'ente di appartenenza;
e) collegamento in rete locale con gli altri computer presenti nella sede della Polizia Municipale;
4) di carte orografiche e toponomastiche riguardanti tutto il territorio di competenza;
5) di dispositivi idonei a consentire una funzionalità minima in caso di black out elettrico per almeno 6 ore.

 

Maurizio Marchi
Comandante Polizia Municipale Gambettola (FC)