DELIBERA DI N. 1179 DEL 21 GIUGNO 2004 LA REGIONE EMILIA ROMAGNA
DEFINIZIONE DEGLI STANDARD ESSENZIALI E GLI STANDARD RACCOMANDATI DI SERVIZIO DELLE STRUTTURE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA PROVINCIALE, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2003. PROGR. N. 1179/2004
Vista
la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e, in
particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di
polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a
quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione;
Richiamato l'art. 14, comma 1, della citata L.R. n. 24/2003 secondo cui la
Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, anche a
carattere intercomunale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al
fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia
municipale e provinciale;
Premesso che tali standard sono solo in parte individuati direttamente nella
citata legge regionale, la quale definisce le caratteristiche strutturali minime
dei Corpi di polizia locale che devono essere istituiti e strutturati per
garantire le attività di cui all'art. 14, comma 2 (Corpi di polizia municipale)
e comma 3 (Corpi di polizia provinciale) della stessa legge, al fine di
rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle rispettive
funzioni;
Considerato che l'art. 14, comma 7, della L.R. n. 24/2003 ha previsto di
demandare alla Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali
e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione degli
standard essenziali che i Corpi di polizia locale devono possedere in
riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli
operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da
garantire, precisando che gli standard relativi alle ore di servizio possono
essere raggiunti anche attraverso intese intercomunali che interessano più corpi
di polizia municipale;
Visto l'art. 12 della L.R. n. 24/2003 ed in particolare:
il comma 1 che prevede che la Regione, al fine di assicurare l'unitarietà
delle funzioni ai sensi dell'art. 118, comma primo, della Costituzione,
esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di
coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno
all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli
appartenenti alla polizia locale;
il comma 3 che prevede che la Giunta regionale d'intesa con la Conferenza
Regione-Autonomie locali, previo parere del Comitato tecnico di polizia locale,
emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, al
reclutamento del personale, all'interpretazione normativa ed alla dotazione di
mezzi e strumentazione operativa della polizia locale;
Rilevato che l'obiettivo fondamentale che la Regione Emilia-Romagna si è posta
con la nuova legge regionale è quello di dotare tutto il territorio regionale di
qualificate strutture di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, e
provinciale, come elemento portante di un rinnovato e qualificato sistema
regionale delle polizie locali incardinato nei Comuni e nelle Province;
Atteso che la costituzione dei nuovi Corpi di polizia locale, ai sensi della
L.R. n. 24/2003, e l'individuazione degli standard essenziali di servizio, in
maniera omogenea su tutto il territorio regionale, rappresentano lo strumento
fondamentale per costruire tale sistema regionale delle polizie locali e che,
pertanto, è indispensabile che tale processo sia insieme articolato, credibile
nei suoi obiettivi e flessibile nella sua realizzazione;
Ritenuto, a tal fine, di articolare i predetti standard secondo criteri che
tengano conto anche della scarsa densità della popolazione, della morfologia del
territorio, dei Comuni turistici e degli altri Comuni a forte affluenza
periodica per i quali vengono previsti i necessari adeguamenti di
organico;
Ritenuto altresì importante prevedere, contestualmente all'atto di indirizzo
sugli "standard essenziali", l'individuazione di standard di servizio
"raccomandati", in modo da offrire agli Enti dei punti di riferimento per un
ulteriore rafforzamento degli standard di servizio e valorizzare le strutture
che già oggi hanno delle performance di servizio superiori agli "standard
essenziali";
Considerato che tali standard, essenziali e raccomandati, rappresentano la prima
tappa di un processo di rafforzamento e qualificazione delle strutture di
polizia locale che sarà periodicamente monitorato al fine di assumere ulteriori
decisioni volte a rafforzare tale processo;
Vista la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 concernente “Disciplina delle forme
associative e altre disposizioni in materia di enti locali”;
Valutato che da un primo esame del territorio regionale che tiene conto sia
della popolazione di ciascun comune, sia dell'individuazione degli ambiti
territoriali ottimali per le gestioni associate realizzata dall'Assessorato
competente, è possibile individuare alcuni criteri di deroga tali da rendere
effettivamente perseguibile la creazione su tutto il territorio regionale di
Corpi di polizia municipale intercomunali sufficientemente strutturati;
Ritenuto pertanto necessario definire con il presente atto gli standard
essenziali e gli standard "raccomandati" di servizio per i Corpi di polizia
locale, fissando altresì i criteri generali di deroga di cui all'art. 14, comma
7, della L.R. n. 24/2003, con riferimento al numero degli operatori necessario
per formare un Corpo di cui al precedente comma 5, lettera b), dello stesso
articolo della legge regionale;
Ritenuta la necessità di valorizzare gli Accordi di programma di cui all'art. 15
della L.R. 24/2003, quale strumento flessibile per la promozione e l'istituzione
dei Corpi di polizia locale; Considerato che nella seduta del 26 aprile 2004 la
Conferenza Regione-Autonomie locali ha approvato un documento di indirizzo in
materia di standard essenziali di servizio per i Corpi di polizia locale e ha
espresso parere favorevole in merito alle raccomandazioni tecniche volte alla
ulteriore qualificazione delle attività di polizia locale;
Sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi
dell'art. 14, comma 7, L.R. n. 24/03, e preso atto delle riserve espresse su
alcuni punti degli allegati alla presente deliberazione;
Sentito il Comitato tecnico di polizia locale istituito ai sensi dell'art. 13
della L.R. n. 24/2003;
Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
n. 447 del 24/3/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
n. 1529 del 28/7/2003 recante "Attivazione del Gabinetto del Presidente della
Giunta (Art. 5 L.R. 43/2001) e conseguente riarticolazione delle competenze di
alcune direzioni generali. Nuova ripartizione del tetto di spesa per il
personale della Giunta";
Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/01 e delle proprie deliberazioni n. 447/2003 e n.
1529/2003;
Su proposta dell'Assessore alla Innovazione amministrativa ed istituzionale.
Autonomie locali, Luciano Vandelli;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
1) di approvare, nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, la Direttiva che definisce gli standard essenziali di servizio
dei Corpi di polizia locale, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 7,
della L.R. n. 24/2003;
2) di dare atto che nella precitata Direttiva vengono altresì dettati i criteri
generali di deroga
al numero degli operatori di polizia locale previsto al comma 5, lettera b),
dell'art. 14 della L.R. n. 24/2003, per la costituzione dei Corpi;
3) di approvare, nell'allegato B parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, anche degli standard di servizio "raccomandati" per i Corpi di
polizia locale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 24/2003;
4) di stabilire che gli standard di servizio, essenziali e raccomandati,
individuati rispettivamente negli Allegati A e B, si applicano sia ai Corpi di
polizia municipale sia ai Corpi di polizia provinciale, in relazione alle
rispettive attività;
5) di dare atto che la Giunta regionale provvederà alla periodica revisione
degli standard di cui all'art. 14, comma 7, della L.R. n. 24/03, sulla base
delle risultanze del monitoraggio attuato costantemente da parte della Regione
sulla costituzione dei Corpi di polizia locale e sul loro funzionamento;
6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Allegato A
Standard essenziali di servizio dei Corpi di polizia locale di cui al comma 7
dell’art. 14 della Legge regionale n. 24/2003
Corpo di Polizia municipale anche a carattere intercomunale
Dimensione delle dotazioni organiche dei corpi
L’art. 14 comma 7 della legge 24/2003 prevede:
1) la definizione di standard essenziali relativi al rapporto tra popolazione
residente e numero degli operatori di polizia locale previsti, al fine di
determinare l’organico dei corpi di polizia municipale;
2) che tali standard debbano tenere conto delle situazioni “di scarsa densità
della popolazione e della morfologia del territorio”;
3) che debbano essere previsti i necessari adeguamenti di organico nei comuni
turistici e negli altri comuni a forte affluenza periodica
Vengono pertanto definiti, con riferimento ai punti 1) e 2) di cui sopra, i
seguenti standard essenziali di personale dei corpi di polizia municipale:
a) comuni fino a 10.000 abitanti residenti: 0,80 operatori per 1.000 residenti;
b) comuni da 10.001 a 20.000 abitanti residenti: 0,90 operatori per 1.000
residenti;
c) comuni maggiori a 20.000 abitanti residenti: 1,00 operatori per 1.000
residenti;
d) comuni capoluogo: 1,20 operatori per 1.000 residenti;
e) capoluogo di regione: 1,30 operatori per 1.000 residenti.
Con riferimento al punto 3) di cui sopra viene inoltre definito un adeguamento
degli standard essenziali di personale di tutti i corpi di polizia municipale
nella misura di: 1,00 operatore ogni 1.000 posti letto turistici, per comune.
Con riferimento agli standard così individuati si precisa:
a) che per “operatori” si intende l’insieme delle figure professionali “assunte
con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato” previste all’art. 16
comma 1 della legge n. 24/2003;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli standard
essenziali in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto;
c) che nel caso dei corpi intercomunali gli standard di personale si intendono
riferiti alla popolazione residente e alla dotazione di posti letto di ciascun
comune preso separatamente;
d) che per popolazione residente si intende l’ultima rilevazione annuale
disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla “Struttura per
età e sesso della popolazione residente nei comuni della regione Emilia-Romagna";
e) che per “posti letto turistici” si intende quelli individuati dall’ultima
rilevazione disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna nel Rapporto
annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva
(alberghiera e complementare) dell'Emilia-Romagna;
f) che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo
il criterio dell’unità di riferimento più prossima.
Dotazione organica minima dei corpiL’art. 14, commi 5 lettera b), e 7, della
legge n. 24/2003 prevede:
1) che i corpi di polizia municipale siano costituiti da un numero minimo di
operatori di polizia locale “non inferiore a trenta”;
2) che siano individuati i criteri generali di deroga a tale numero minimo.
Pertanto, fermi restando gli standard minimi di organico di cui al punto
precedente e quanto previsto all’art. 14, comma 6 della legge 24/2003
relativamente alla costituzione dei corpi intercomunali, viene riconosciuta la
costituzione di corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, in
deroga alla dotazione organica minima di cui all’art. 14, comma 5, della legge
n. 24/2003 nei seguenti casi:
a) comunità montana o comunità montana in associazione con un raggruppamento di
altri comuni (associazione od unione), con almeno 20.000 abitanti residenti
complessivi;
b) suddivisione in più zone di una stessa comunità montana, con almeno 20.000
abitanti residenti ciascuna;
c) comune singolo o raggruppamento di comuni con almeno 20.000 abitanti
residenti quando, nella stessa provincia, i singoli comuni o i raggruppamenti di
comuni confinanti abbiano già costituito o abbiano formalizzato, con apposito
Accordo di programma, la costituzione di un corpo di polizia municipale anche
secondo quanto previsto ai precedenti punti a) e b).
Con riferimento alle deroghe così individuate si precisa:
a) che per “operatori” si intende l’insieme delle figure professionali “assunte
con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato” previste all’art. 16
comma 1 della legge 24/2003;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione dell’organico minimo
in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto;
c) che per popolazione residente si intende l’ultima rilevazione annuale
disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla “Struttura per
età e sesso della popolazione residente nei comuni della regione Emilia-Romagna".
Orario minimo di servizio
L’art. 14, comma 5, lettera a) e c), della legge 24/2003 prevede che i corpi di
polizia municipale siano “strutturati per garantire la continuità del servizio
tutti i giorni dell’anno” e che essi abbiano in gestione una “centrale radio
operativa”; sempre l’art. 14 prevede inoltre, al successivo comma 7, che venga
individuato il “numero minimo di ore di servizio” che ciascun corpo di polizia
municipale, anche a carattere intercomunale, deve garantire. Non si ritiene
infatti opportuno individuare, in questa prima fase di applicazione della legge
24/2003, anche orari minimi di servizio da realizzarsi attraverso intese tra più
corpi di polizia municipale.
Vengono pertanto definiti i seguenti orari minimi di servizio:
a) corpi di polizia municipale con organico uguale o minore a 46 operatori di
polizia locale: orario non inferiore a 11,30 ore medie di servizio giornaliero
ordinariamente articolate su due turni di servizio;
b) corpi di polizia municipale con organico superiore a 46 operatori di polizia
locale: orario non inferiore a 17 ore medie di servizio giornaliero
ordinariamente articolate su tre turni di servizio;
c) corpi di polizia municipale dei comuni capoluogo: orario non inferiore a 20
ore medie di servizio giornaliero articolate su tre o più turni di servizio.
Con riferimento all’orario minimo di servizio qui definito si precisa:
a) che il termine “medie” si riferisce alla settimana, al mese o all’anno a
secondo della programmazione dell’orario di servizio prevalentemente utilizzata
da ciascun corpo;
b) che per “operatori” si intende l’insieme delle figure professionali “assunte
con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato” previste all’art. 16
comma 1 della legge 24/2003;
c) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione dell’organico in
relazione all’orario di servizio effettivamente svolto.
Corpo di Polizia provinciale
Dimensione delle dotazioni organiche dei corpi
L’art. 14 comma 7 della legge 24/2003 prevede:
1) la definizione di standard essenziali relativi al rapporto tra popolazione
residente e numero degli operatori di polizia locale previsti, al fine di
determinare l’organico dei corpi di polizi a provinciale;
2) che tali standard debbano tenere conto delle situazioni “di scarsa densità
della popolazione e della morfologia del territorio”.
Tale previsione normativa viene concretizzata assumendo, ai fini
dell’individuazione della dotazione organica dei corpi di polizia provinciale,
il duplice criterio della popolazione residente e dell’ampiezza territoriale di
ciascuna delle nove province dell’Emilia-Romagna, nella misura che segue:
a) 1,00 operatore ogni 20.000 abitanti residenti;
b) 1,00 operatore ogni 110 chilometri quadrati di superficie.
Su questa base la dotazione organica dei corpi di polizia provinciale viene
determinata scegliendo il valore numerico più alto risultante dalla separata
applicazione dei due indici in ciascuna provincia.
Con riferimento agli standard così individuati si precisa:
a) che per “operatori” si intende l’insieme delle figure professionali “assunte
con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato” previste all’art. 16
comma 1 della legge 24/2003;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli standard
essenziali in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto;
c) che per popolazione residente si intende l’ultima rilevazione annuale
disponibile diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla “Struttura per
età e sesso della popolazione residente nei comuni della regione Emilia-Romagna";
d) che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo
il criterio dell’unità di riferimento più prossima.
Orario minimo di servizio
L’art. 14, comma 7, della legge 24/2003 prevede che venga individuato il “numero
minimo di ore di servizio” che ciascun corpo di polizia provinciale deve
garantire.
Vengono pertanto definiti i seguenti orari minimi di servizio:
a) corpi di polizia provinciale con organico uguale o minore a 30 operatori di
polizia locale: orario non inferiore a 12 ore medie di servizio giornaliero;
b) corpi di polizia provinciale con organico superiore a 30 operatori di polizia
locale: orario noninferiore a 15 ore medie di servizio giornaliero.
Con riferimento all’orario minimo di servizio qui definito si precisa:
a) che i corpi di polizia provinciale, in relazione alle competenze individuate
all’art. 14, comma 3, della legge 24/2003, devono essere strutturati per
garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell’anno anche attraverso
la gestione di una centrale radio operativa;
b) che il termine “medie” si riferisce alla settimana, al mese o all’anno a
secondo della programmazione dell’orario di servizio prevalentemente utilizzata
da ciascun corpo;
c) che per “operatori” si intende l’insieme delle figure professionali “assunte
con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato” previste all’art. 16
comma 1 della legge 24/2003;
d) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione dell’organico in
relazione all’orario di servizio effettivamente svolto.
Accordi di programma per la costituzione dei Corpi di polizia locale
L’art. 15, comma 1, lettera a) e il successivo comma 2 della legge 24/2003
prevedono la possibilità di sottoscrivere Accordi di programma tra la Regione,
da un lato, e singole Province, Comuni o loro Associazioni, dall’altro, per la
promozione e l’istituzione dei corpi di polizia locale di cui all’art. 14.
Con riferimento a tale opportunità si stabilisce:
a) che sono riconosciuti come Corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi
dell’art. 14 della legge 24/2003 quelle strutture per le quali siano stati
raggiunti gli Accordi di programma di cui al successivo art. 15 e che tale
riconoscimento decorre dalla data di sottoscrizione degli stessi;
b) che il limite ultimo di durata degli Accordi di programma viene individuato,
coerentemente con l’art. 21, comma 1, della legge 24/2003, nel 31 dicembre 2007;
c) che nell’ambito di detti Accordi di programma potranno essere affrontate con
la necessaria flessibilità eventuali situazioni limite che siano oggettivamente
impossibilitate al raggiungimento pieno degli standard essenziali di servizio
previsti ai punti precedenti;
d) che nell’ambito di quanto previsto al punto c), potrà essere valutata la
pertinenza, in relazione ai vincoli imposti dalla legislazione nazionale sulle
assunzioni di personale, di forme transitorie d i potenziamento degli organici
diverse da quelle ordinarie, ai fini del raggiungimento degli standard
essenziali di personale previsti.
Resta salva, in via ordinaria, la possibilità per i Comuni e le Province di
costituire Corpi di polizia locale ai sensi dell’art. 14 della legge 24/2003,
per ricognizione autonoma effettuata dagli enti titolari del servizio. Tale
ricognizione deve dar conto dell’avvenuto raggiungimento degli standard
essenziali di servizio individuati all’art. 14, comma 5, della legge 24/2003,
nonché di quelli previsti dal presente allegato, e di essa deve essere data
comunicazione formale alla Regione Emilia-Romagna, Servizio “Promozione e
sviluppo delle politiche per la sicurezza e della polizia locale”.
Allegato B
Raccomandazioni tecniche sugli standard di servizio dei Corpi di polizia locale,
ai sensi dell’art. 12, comma 3, della Legge regionale 24/2003
Corpo e Servizi di Polizia municipale, anche a carattere intercomunale
Dimensione della dotazione organica dei Corpi e Servizi
1) Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia municipale dei
comuni, singoli o associati, con popolazione residente inferiore a 20.000 unità,
si raccomanda il raggiungimento di una dotazione organica pari almeno ad 1,00
operatore ogni 1.000 residenti.
2) Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia municipale dei
Comuni capoluogo si raccomanda un ulteriore potenziamento dell’organico nella
misura di 1,00 operatore ogni 1.000 studenti universitari iscritti presso le
sedi universitarie di ciascun comune
3) Ai fini di una omogenea qualificazione dei Servizi di polizia municipale di
cui all’art. 21, comma 1, della legge 24/2003 si raccomanda ai Comuni
interessati di adottare gli standard essenziali di cui all’allegato A alla
presente delibera (Dimensione della dotazione organica dei Corpi).
Con riferimento agli standard individuati ai punti 1) e 2) si precisa:
a) che per “operatori” si intende l’insieme delle figure professionali “assunte
con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato” previste all’art. 16
comma 1 della legge 24/2003;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli standard
raccomandati in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto;
c) che per studenti universitari iscritti si intendono i totali degli iscritti
alle sedi didattiche presenti in ciascun capoluogo desumibili dall’ultima
rilevazione disponibile diffusa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (Miur-Urst Ufficio di statistica);
d) che popolazione residente, studenti universitari e unità di organico si
arrotondano secondo il criterio dell’unità di riferimento più prossima.
Orario minimo di servizio
Ai fini di una ulteriore e necessaria qualificazione dei Corpi di polizia
municipale dei Comuni capoluogo, con particolare riferimento per i corpi con un
organico superiore ai 150 operatori, si raccomanda la progressiva estensione
dell’orario giornaliero di servizio fino al raggiungimento delle 24 ore
continuative.
Con riferimento a tale orario raccomandato si precisa:
a) che per “operatori” si intende l’insieme delle figure professionali “assunte
con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato” previste all’art. 16
comma 1 della legge 24/2003;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione dell’organico in
relazione all’orario di servizio effettivamente svolto.
Corpo di Polizia provinciale
Dimensione delle dotazioni organiche dei corpi
Ai fini del progressivo rafforzamento dei Corpi di polizia provinciale si
raccomanda il raggiungimento di una dotazione organica da individuarsi assumendo
il duplice criterio della popolazione residente e dell’ampiezza territoriale di
ciascuna delle nove province dell’Emilia
. -Romagna, nella misura che segue:
a) 1,00 operatore ogni 17.500 abitanti residenti;
b) 1,00 operatore ogni 100 chilometri quadrati di superficie.
Su questa base la dotazione organica dei corpi di polizia provinciale viene
determinata scegliendo il valore numerico più alto risultante dalla separata
applicazione dei due indici in ciascuna provincia.
Con riferimento agli standard così individuati si precisa:
a) che per “operatori” si intende l’insieme delle figure professionali “assunte
con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato” previste all’art. 16
comma 1 della legge 24/2003;
b) che le assunzioni part-time concorrono alla definizione degli standard
essenziali in relazione all’orario di servizio effettivamente svolto;
c) che per popolazione residente si intende l’ultima rilevazione disponibile
diffusa dalla Regione Emilia-Romagna relativa alla “Struttura per età e sesso
della popolazione residente nei comuni della regione Emilia-Romagna";
d) che la popolazione residente e le unità di organico si arrotondano secondo il
criterio dell’unità di riferimento più prossima.
Centrale radio operativa
Al fine di individuare in maniera omogenea sul territorio regionale le
componenti tecniche caratterizzanti una “centrale radio operativa” di polizia
municipale, di cui all’art. 14 comma 5 della legge 24/03, e di polizia
provinciale, di cui all’allegato A della presente delibera, si forniscono le
seguenti indicazioni.
La centrale radio operativa deve disporre:
1) di un sistema di radiocomunicazione che abbia, almeno, lo stesso grado di
copertura ed
efficienza operativa previsto dalla rete radiomobile digitale di prossima
introduzione da parte della Regione Emilia-Romagna (Capitolato tecnico allegato
alla delibera n. 317/2003);
2) di almeno:
a) due apparecchi telefonici fissi, di cui almeno uno direttamente collegato
alla rete telefonica esterna;
b) un telefono cellulare;
c) una fotocopiatrice;
d) un fax direttamente collegato alla rete telefonica esterna;
3) di almeno un computer fornito di:
a) collegamento alla rete Internet;
b) indirizzo di posta elettronica;
c) possibilità di accesso alle banche dati ACI-PRA e Banca dati del Dipartimento
dei Trasporti Terrestri relative a veicoli e conducenti;
d) collegamento tramite rete interna alle banche dati dell'ente di appartenenza;
e) collegamento in rete locale con gli altri computer presenti nella sede della
Polizia Municipale;
4) di carte orografiche e toponomastiche riguardanti tutto il territorio di
competenza;
5) di dispositivi idonei a consentire una funzionalità minima in caso di black
out elettrico per almeno 6 ore.
Maurizio Marchi
Comandante Polizia Municipale Gambettola (FC)