Denuncia di inizio di attività
Consiglio di Stato, V, 29 gennaio
2004, n. 308
In tema di d.i.a. edilizia il decorso del
termine di venti giorni di cui al comma 7 del d.l. n. 398/1993, convertito in
legge n. 493/1993, non comportava la formazione del consenso, che seguiva,
invece, solo dopo il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 19 della
legge n. 241/1990, modificato dall'art. 2 della legge n. 537/1993, per inibire
il prosieguo dell'attività intrapresa. Solo con il nuovo t.u. in materia
edilizia (art. 23) il termine (unificato) di trenta giorni vale sia per l'inizio
dei lavori che per la preclusione dell'intervento inibitorio della p.a..
L'originaria ricorrente aveva presentato una d.i.a. al Comune di Venezia per
opere in variante (con nuova destinazione d'uso turistico-alberghiera) alla
concessione edilizia rilasciata (per uso direzionale). Il Comune, con il
provvedimento impugnato in primo grado, aveva diffidato l'interessata dal dare
esecuzione ai lavori, in quanto il cambio d'uso non era da ritenersi consentito
dal vigente strumento urbanistico. Il TAR aveva accolto il ricorso proposto
avverso tale determinazione ritenendo non più sussistente il potere inibitorio
una volta decorso inutilmente il termine di giorni venti di cui all'art. 4,
comma 15, del D.L. n. 398/1993, convertito in legge n. 493/1993, restando
praticabili i soli poteri di autotutela e sanzionatori. Il Consiglio di Stato
giudica invece legittimo l'operato comunale ritenendo che, nel sistema normativo
richiamato, ora superato dal nuovo t.u. in materia edilizia, il decorso di venti
giorni dal momento della denuncia di inizio di attività non determinava la
formazione di un sostanziale silenzio assenso o, comunque, di un consenso tacito
all'esecuzione dell'opera, poiché la scadenza del termine di venti giorni valeva
solo a consentire l'inizio dei lavori, ma non impediva che la stessa
Amministrazione potesse intervenire ai sensi dell'art. 19 della legge n.
241/1990, come modificato dall'art. 2 della legge n. 537/1993, entro il termine
ivi indicato (sessanta giorni), per inibire il prosieguo dell'attività
intrapresa. Tale disposizione generale, infatti, attribuisce all'amministrazione
il potere di verificare d'ufficio, entro e non oltre sessanta giorni dalla
denuncia, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e
disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato
entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti
entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. Solo il T.U. in
materia edilizia 6 giugno 2001, n. 380 (art 23) ha fatto coincidere allo scadere
del trentesimo giorno dalla notificazione della D.I.A. sia il termine dopo il
quale l'interessato può iniziare i lavori, sia il termine ultimo entro il quale
la P.A. può inibire l'inizio delle opere, così unificando i due termini in
questione, ampliando quello relativo all'inizio dei lavori e dimezzando quello
relativo all'adozione di eventuali misure inibitorie preventive.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it/