Denuncia di inizio di attività  

Consiglio di Stato, V, 29 gennaio 2004, n. 308
 

In tema di d.i.a. edilizia il decorso del termine di venti giorni di cui al comma 7 del d.l. n. 398/1993, convertito in legge n. 493/1993, non comportava la formazione del consenso, che seguiva, invece, solo dopo il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 19 della legge n. 241/1990, modificato dall'art. 2 della legge n. 537/1993, per inibire il prosieguo dell'attività intrapresa. Solo con il nuovo t.u. in materia edilizia (art. 23) il termine (unificato) di trenta giorni vale sia per l'inizio dei lavori che per la preclusione dell'intervento inibitorio della p.a..

L'originaria ricorrente aveva presentato una d.i.a. al Comune di Venezia per opere in variante (con nuova destinazione d'uso turistico-alberghiera) alla concessione edilizia rilasciata (per uso direzionale). Il Comune, con il provvedimento impugnato in primo grado, aveva diffidato l'interessata dal dare esecuzione ai lavori, in quanto il cambio d'uso non era da ritenersi consentito dal vigente strumento urbanistico. Il TAR aveva accolto il ricorso proposto avverso tale determinazione ritenendo non più sussistente il potere inibitorio una volta decorso inutilmente il termine di giorni venti di cui all'art. 4, comma 15, del D.L. n. 398/1993, convertito in legge n. 493/1993, restando praticabili i soli poteri di autotutela e sanzionatori. Il Consiglio di Stato giudica invece legittimo l'operato comunale ritenendo che, nel sistema normativo richiamato, ora superato dal nuovo t.u. in materia edilizia, il decorso di venti giorni dal momento della denuncia di inizio di attività non determinava la formazione di un sostanziale silenzio assenso o, comunque, di un consenso tacito all'esecuzione dell'opera, poiché la scadenza del termine di venti giorni valeva solo a consentire l'inizio dei lavori, ma non impediva che la stessa Amministrazione potesse intervenire ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 2 della legge n. 537/1993, entro il termine ivi indicato (sessanta giorni), per inibire il prosieguo dell'attività intrapresa. Tale disposizione generale, infatti, attribuisce all'amministrazione il potere di verificare d'ufficio, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. Solo il T.U. in materia edilizia 6 giugno 2001, n. 380 (art 23) ha fatto coincidere allo scadere del trentesimo giorno dalla notificazione della D.I.A. sia il termine dopo il quale l'interessato può iniziare i lavori, sia il termine ultimo entro il quale la P.A. può inibire l'inizio delle opere, così unificando i due termini in questione, ampliando quello relativo all'inizio dei lavori e dimezzando quello relativo all'adozione di eventuali misure inibitorie preventive.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it/