fonte: www.poliziamunicipaleonline.it
O. Busi,
GLI ACCERTAMENTI TECNICI SUI VEICOLI RUBATI, in CROCEVIA, n. 9/2001
Maggioli Editore
AMPIEZZA DEL FENOMENO DEI FURTI DI
CICLOMOTORI E MOTOCICLI
Da recenti statistiche (1) ogni anno in Italia vengono rubati oltre 100.000
ciclomotori, di questi solamente un terzo sono rintracciati dalle forze di
polizia, il resto viene o venduto sul mercato nazionale con documentazione
falsificata oppure inviato principalmente nei Paesi dell'Europa dell'est e in
quelli nord africani, o vengono smontati e rivenduti sul mercato clandestino dei
pezzi di ricambio.
Nel solo 1999 i furti di ciclomotori sono stati 101.667 di cui solo 30.125
recuperati, cioè il 29%; mentre quelli dei motocicli ammontano a 17.237 con solo
5.561 recuperati, pari al 32%. Non meno confortanti sono i dati del 1 semestre
2000 da dove emerge un aumento del 15% dei furti dei motocicli (1.123 in più).
Sempre dal raffronto statistico del 1 semestre 2000 si rileva invece una
diminuzione dei furti dei ciclomotori pari al 34% (15.053 in meno), mentre
restano stabili i recuperi di entrambe le categorie di veicoli pari al 34%.
Sempre dal confronto per provincia tra targhette per ciclomotori rilasciate e
numero di furti emergono i casi limite di Palermo, Napoli e Roma, dove le
percentuali superano il 50%, seguite a ruota da Milano, Genova e Catania.
Le aeree più esposte a questo fenomeno sono quelle metropolitane di Roma, Napoli
e Milano, aree in cui si concentra il 30% dei furti su scala nazionale.
Se da un lato e' molto facile rubare un ciclomotore, a causa delle scarse difese
passive (la gran parte manca di sistemi antifurto) e quindi affidate alla
classica catena o bloccasterzo, misure quasi sempre inefficaci, dall'altro e'
abbastanza facile l'operazione di riciclaggio di questi veicoli, in quanto
mancando di una punzonatura c.d. "di sicurezza" fatta in varie parti del telaio,
risulta abbastanza facile alterare un numero di telaio, o falsificare un
certificato di idoneità tecnica, oppure ricorrere alla tecnica del "tarocco",
cioè fornire un ciclomotore o motociclo dei documenti o della targa di un altro
veicolo dello stesso tipo e modello danneggiato alterando il telaio per farlo
corrispondere a quello dei documenti.
Le contromisure per ridurre se non proprio bloccare questo fenomeno criminale
potrebbero essere quelle di dotare il certificato di idoneità dei ciclomotori di
un chip analogico sulla falsa riga di quello delle carte di credito che non
consente la duplicazione dei dati, oppure marcare le componenti dei telai con
dei codici riconoscibili solo all'esame di lettori ottici, cosa che
faciliterebbe non poco le forze di polizia per fornire elementi di prova per
contrastare l'attività di riciclaggio o di ricettazione. Dotare quindi i
ciclomotori o motocicli di sistemi di difesa passivi c.d. immobilizzanti o i
classici sistemi di allarme sonori. Accanto a questa attività di contrasto c.d.
passivo messa in atto dalle ditte costruttrici potrebbero affiancarsi anche le
amministrazioni locali attraverso la creazione di parcheggi custoditi da adibire
ai veicoli a due ruote.
I ciclomotori rappresentano per i ladri una preda altamente allettante sia per
la rapidità dell'azione criminosa (es., basta tagliare la catena con un
tenaglione e caricarlo velocemente su di un furgone) quanto per la assoluta
mancanza di un registro nazionale che consenta di individuare il responsabile
della circolazione.
Pertanto dal contrassegno di identificazione non e' possibile risalire al
proprietario del veicolo. Esso, come sappiamo, non e' abbinato al veicolo e
quindi non ne segue le sorti.
Il più delle volte il trasferimento di proprietà di un ciclomotore avviene senza
tante formalità, si acquista da colui che dichiara di essere il proprietario
senza la necessita' di stipulare una scrittura privata. Proprio questa fase
rappresenta l'anello debole del sistema. Infatti colui che acquista un
ciclomotore o motociclo usato da parte di un privato, ma talvolta anche da un
concessionario, deve fare attenzione alla composizione ed ai caratteri
alfanumerici del telaio, basta ad esempio che la punzonatura presenti lettere di
dimensioni diverse o che la targhetta sembri rimossa per dubitare sulla
provenienza lecita del mezzo.
Altro elemento da verificare quando si acquista un ciclomotore e' il certificato
di idoneità tecnica: in particolare non accettarlo se vi presentano una
fotocopia o un certificato di idoneità tecnica con caratteri e timbri poco
leggibili.
Altro controllo potrebbe essere quello di verificare l'integrità del telaio per
constatare se vi siano delle saldature o riverniciature. Infatti molti veicoli
riciclati subiscono l'asportazione della parte del lamierato dove sono impressi
i dati identificativi.
Altro suggerimento e' quello di non acquistare da chi si incontra per una volta
o da chi propone un contatto telefonico a mezzo di telefonia mobile.
Prima di affrontare le tecniche di contraffazione utilizzate per riciclare sul
mercato ciclomotori e motocicli di provenienza illecita vediamo brevemente quali
sono i dati identificativi di detti veicoli previsti dal codice della strada.
DATI D'IDENTIFICAZIONE
Il codice della strada all'art. 74 stabilisce che "i ciclomotori, i motoveicoli,
gli autoveicoli, ... devono avere per costruzione:
a) una targhetta d'identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso nel telaio, anche se realizzato con una
struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere
cancellato o alterato.
La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti
visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di
sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso".
Sempre il codice della strada agli artt. 109 e 114, stabilisce che anche le
macchine agricole e quelle operatrici devono essere munite degli stessi dati
identificatori. Accanto a questi dati c.d. ufficiali le case costruttrici dei
veicoli hanno introdotto, sia ai fini della produzione che per quelli
d'identificazione, ulteriori dati identificativi del numero del cambio e quello
dell'organo motore.
A) LA TARGHETTA D'IDENTIFICAZIONE
Tutte le case costruttrici di veicoli a motore hanno l'obbligo di stampigliare
in modo indelebile su ogni veicolo costruito i dati d'identificazione e di
omologazione. La stampigliatura contenente i dati di identificazione del veicolo
deve essere impressa su una targhetta fissata al veicolo e deve contenere le
seguenti indicazioni:
- nome della casa costruttrice;
- tipo del veicolo (codice del costruttore);
- numero del telaio del veicolo; - numero di omologazione. Recentemente alcune
case costruttrici hanno inserito nella targhetta d'identificazione delle
informazioni supplementari sotto o accanto a quelle prescritte, ed. il livello
di equipaggiamento, la massa, numero colore, ecc..
L'apposizione della targhetta del costruttore e' diventata obbligatoria dal 14
giugno 1985.
Esempio di targhetta di un ciclomotore apposta
da una casa costruttrice
La targhetta apposta dalla casa costruttrice e' fissata saldamente e posta
generalmente in una parte accessibile del veicolo.
AAA FABBRICA MOTOCICLO
e3 1112
3GSKLM3AC5B220001 80db(A)-3750 g/min
Il numero di identificazione del telaio
3GSKLM3AC5B220001 indica:
- prima parte: 3GS - identificazione del costruttore
- seconda parte: KLM3AC -
- KL: tipo di veicolo
- M3: variante
- AC: versione
- terza parte: 5B22001 identificazione del
veicolo
- quarta parte: 80db(A)-3750 g/min livello sonoro a veicolo fermo.
B) IL NUMERO D'IDENTIFICAZIONE DEL TELAIO
Generalmente il numero d'identificazione del telaio è impresso dalla casa
costruttrice, esso oltre che ad essere impresso sul telaio del veicolo e'
riportato anche dalla carta di circolazione o sul certificato d'idoneità tecnica
del ciclomotore. Per i veicoli costruiti antecedentemente al 1980 il numero del
telaio è composto da 8 o 9 cifre. Dall'anno 1980 a seguito di alcune direttive
comunitarie le cifre impresse nel numero del telaio sono state portate a 17. Con
il nuovo codice della strada le cifre del telaio devono essere 17, di cui le
ultime 6 riguardano ed identificano il veicolo, mentre le altre riguardano la
casa costruttrice, il tipo e modello e l'anno di fabbricazione.
Esempio:
ZD4PF0100WS047518
Il codice della strada prevede anche il caso
in cui la punzonatura del telaio venga effettuata dal d.t.t., ed in particolare
l'art. 233 del regolamento di esecuzione stabilisce che nel caso di irregolarità
o mancanza del numero originale del telaio, venga riprodotto con appositi
punzoni, a cura degli uffici della direzione generale della M.c.t.c., un numero
distintivo preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio stesso (stella a cinque
punte recante all'interno la sigla della provincia di appartenenza dell'ufficio
stesso).
Gli operatori oggi possono riscontrare due tipi di marcature:
a) quella prevista dall'abrogato codice della strada in forza del quale il
numero di punzonatura del telaio effettuato dall'ufficio d.t.t. competente
territorialmente era così formato: - numero progressivo del registro
dell'ufficio d.t.t. (00444); - numero indicante il codice dell'ufficio d.t.t.
che effettua la punzonatura (W6 indica il codice di identificazione del d.t.t.
di Palermo, per gli altri codici vedi tab. B, allegata all'art. 233 del
regolamento di esecuzione).
00444 W6
b) dal 1980 circa il numero di telaio apposto
dall'ufficio d.t.t. competente per territorio, risulto' composto:
- codice dell'ufficio provinciale d.t.t. che effettua la
ripunzonatura (00345);
- dall'anno di ripunzonatura (90);
- dal numero progressivo del registro dell'ufficio d.t.t. (W6);
00345 90 W
c) il nuovo codice della strada ha introdotto,
dal 1 gennaio 1993, un
nuovo metodo di punzonatura, infatti sono state previste 8 cifre, le
prime 6 identificano il numero di pratica, le ultime due identificano
l'anno di effettuazione della stessa. Le 8 cifre sono precedute dal
marchio a stella a 5 punte riportante all'interno la sigla della
provincia a cui fa capo l'ufficio d.t.t. che ha effettuato la
ripunzonatura.
PA 000767 96 PA
RI 000767 96 RI
L'ufficio d.t.t. che effettua la ripunzonatura del telaio, rilascia un duplicato della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica sul quale viene apposta una specifica annotazione del tipo: punzonato il telaio d'ufficio o ripetuto il numero di telaio d'ufficio.
TECNICHE DI CONTRAFFAZIONE DEL NUMERO DI
TELAIO
Le forze di polizia nel corso degli anni hanno individuato ben quattro tecniche
di contraffazione utilizzate dalla criminalità per riciclare sul mercato
ciclomotori e motocicli di provenienza illecita:
A) la prima tecnica e' quella della contraffazione di uno o più caratteri della
composizione alfanumerica. In questo caso la serie alfanumerica da contraffare
può essere asportata completamente o modificata parzialmente. Di fatto i numeri
che sono più facilmente modificabili sono l'1, il 6, il 7, l'8 ed il 9.
I numeri d'identificazione di un veicolo sono impressi in carattere maiuscolo
sul telaio o mediante martellamento o con punzonatura, in maniera tale da
evitare che queste si cancellino o si alterino. In genere i caratteri
alfanumerici impressi sul telaio debbono avere una misura minima di 4 mm, mentre
sulla targhetta di identificazione devono essere di 3 mm. Alla contraffazione
della serie alfanumerica del telaio si accompagna quella del certificato di
idoneità tecnica dove verrà sostituito l'intero numero di telaio.
Questa tecnica e' molto utilizzata anche dai nomadi.
B) La seconda tecnica e' quella di sostituire interamente o parzialmente il
lamierato o il tubolare ove sono impressi i dati d'identificazione. Questa
tecnica non e' molto usata nell'ambito dei veicoli a due ruote, in quanto
comprometterebbe la struttura del veicolo. Questa tecnica e' prevalentemente
utilizzata nell'ambito delle autovetture e presenta delle saldature ricoperte
con uno strato di stucco.
C) Un'altra tecnica, utilizzata solo su alcuni modelli di veicoli a due ruote
(es. Honda mod. HSC), ed in particolare su quelli che hanno saldato sul telaio
una placca metallica su cui sono riportati i numeri del telaio, e' quella di
rimuovere la suddetta placca metallica da un ciclomotore, ad esempio
incidentato, e risaldarla nello stesso posto di un altro ciclomotore, ovviamente
dello stesso modello, di provenienza furtiva.
D) La quarta tecnica e' quella definita del "doppione", al ciclomotore rubato
viene sostituita l'intera serie alfanumerica del telaio con la punzonatura di
una falsa o copiata da quella di un veicolo gravemente danneggiato e non più
utilizzabile, oppure da quelli di un ciclomotore ancora circolante. Con questa
tecnica noi avremo la circolazione di due o più veicoli con gli stessi dati
identificativi.
TECNICHE DI CONTROLLO DI UN NUMERO DI
TELAIO DI UN CICLOMOTORE
L'operatore di p.m. nel corso di un controllo di un ciclomotore, ed in
particolare nella verifica del numero di telaio dovrebbe:
a) sottoporre il veicolo a controllo incrociato con il c.e.d., fornendo a quest'ultimo
il numero di telaio e richiedendo che la ricerca sia fatta preferibilmente
tenendo conto di tutta la serie alfanumerica, e non solo il numero di telaio:
es. nel caso di un ciclomotore potrebbero risultare oggetto di furto diversi
ciclomotori a secondo della casa costruttrice;
b) il numero di telaio deve essere inciso e mai in rilievo;
c) vi deve essere coincidenza tra il numero di telaio contenuto nel certificato
di idoneità tecnica e quello impresso sul veicolo;
d) la serie alfanumerica deve essere allineata e le lettere o le cifre che la
compongono devono essere apposte con un intervallo di spazio regolare;
e) occorre verificare che le cifre, le stelle a cinque punte o le cifre
componenti il numero di telaio siano della stessa forma e dimensione;
f) passare un polpastrello sul numero del telaio per rilevare eventuali
abrasioni che possono costituire un campanello di allarme per eventuali
manomissioni del telaio.
MODALITA' DI
EFFETTUAZIONE DI UN CONTROLLO TECNICO SU DI UN CICLOMOTORE
Prima di iniziare un controllo materiale di un numero di telaio di un
ciclomotore o di un autoveicolo e' indispensabile effettuare, un rilievo
fotografico completo dello stato della parte di lamiera dove si interviene.
L'accertamento tecnico avviene secondo le seguenti modalità operative:
1) la prima operazione consiste nel ripulire da polvere o da sporcizia la parte
in lamiera in cui e' impresso il numero di telaio con un pennello intriso di un
normale solvente oppure di un comune sverniciatore. Il liquido corrosivo fa
gonfiare la vernice la quale viene rimossa con un pezzo di legno o di plastica.
Rimossa la vernice, dalla lamiera emergono eventuali operazioni di abrasione,
saldatura, ripunzonatura o incisioni non consentite. 2) Se dall'effettuazione
della prima operazione risulta chiara una contraffazione, per far emergere
l'originale composizione alfanumerica del telaio, sulla parte viene cosparso, in
piccole dosi uno specifico acido reagente chiamato "acido verde" (2). Questo
acido una volta passato sul numero di telaio evidenzia le cifre o le parti di
esse abrase. Infatti i numeri avranno un colore leggermente diverso da quello
della superficie o un diverso grado di ossidazione. Inoltre questa tecnica
attraverso l'uso di rilievi fotografici effettuati con pellicole a colori
altamente sensibili fa emergere in modo molto evidente l'alterazione. 3) Una
volta terminata l'operazione di controllo sulla parte sottoposta ad azione dello
sverniciatore o dell'acido verde viene apposto uno strato di comune grasso
antiossidante in uso nelle officine al fine di evitare che essa sotto l'azione
di agenti atmosferici non arrugginisca, e ciò per consentire un successivo
accertamento.
4) L'agente accertatore nel compilare il verbale di accertamento tecnico, in
caso di uso di sverniciatore o di acido verde dovrà inserire la dicitura "che la
lamiera e' stata trattata con sverniciatore e/o acido verde, e che sulla stessa
e' stato cosparso del grasso, al fine di evitare la corrosione e di permettere
un successivo accertamento". Infatti il grasso antiossidante ferma gli effetti
chimici dell'acido verde sulla lamiera e quindi permette la ripetibilità
dell'accertamento. L'adozione di tali precauzioni consentono la ripetibilità
dell'accertamento in quanto l'uso di modiche quantità di acido verde sulla
lamiera e per brevi frazioni di tempo non comporta la perdita di particelle di
lamiera stessa. Di fatti nel caso in cui, per esigenze investigative, si e'
dovuto ripetere il controllo sono riapparse chiaramente le parti contraffatte
emerse nel corso del primo accertamento.
BREVI NOTE SULL'ACCERTAMENTO TECNICO
OPERATO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA SUI NUMERI IDENTIFICATIVI DEL TELAIO DI
VEICOLI IN SEQUESTRO AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONTRAFFAZIONE
Nel corso della attività di accertamento tecnico operato dalla p.g. sui numeri
identificativi del telaio di autovetture, ciclomotori o motoveicoli in sequestro
perché sospettati di contraffazione qualche dubbio e' sorto sulla natura
dell'accertamento cioè se questo sia o meno ripetibile. La questione nasce dal
fatto che i metodi di evidenziazione dei dati identificativi, eseguiti
attraverso l'uso di reagenti chimici, possano o meno danneggiare in modo
irreparabile la parte sottoposta all'esame, e conseguentemente compromettere
eventuali successivi esami tecnici, che per varie eventualità potrebbero
effettuarsi in seguito.
Appare chiaro che nei casi di accoglimento della tesi dell'irripetibilità
dell'accertamento tecnico deriverebbero conseguenze assolutamente negative sia
in termini di risultati dibattimentali per i giudizi pendenti, sia per
l'aggravamento delle incombenze della p.g. in fase di indagine preliminare, ma
forti ragioni sostanziali ci inducono a ritenere come unica tesi accoglibile
quella ripetibilità dell'accertamento tecnico. Infatti sulla parte di lamiera
ove e' impresso il numero di telaio, interessato alle indagini il personale
della p.g. operante passa dei reagenti chimici usando un pennello. Questo
reagente provoca lo scollamento della vernice superficiale che, una volta
asportata, permette di vedere eventuali operazioni di abrasione o molatura della
lamiera sottostante ove e' punzonato il numero identificativo oggetto di
indagine. L'uso corretto dei solventi, siano essi sverniciatori o il c.d. acido
verde, sulla parte interessata ed il successivo trattamento della stessa parte
con del grasso antiossidante in modo tale da preservarla da deterioramenti, non
esclude la ripetizione successiva dell'accertamento, non comportando essa una
distruzione dei dati che serviranno alla p.g. per la prosecuzione delle
indagini. Dal punto di vista del diritto e dell'uso procedurale i dati che
emergono a seguito dell'accertamento tecnico hanno uno scopo immediato che e'
quello ricognitivo delle indagini ed uno successivo, ovviamente supportato da
altri elementi probatori (es. il riconoscimento del mezzo da parte del
proprietario, o altri riscontri di vario genere alle tesi accusatorie), in
prospettiva della fase dibattimentale.
NUMERO MOTORE
Moltissime case costruttrici di ciclomotori o motocicli oltre al numero di
telaio sono solite punzonare il numero identificativo dell'organo motore. Non
essendo un obbligo per le case costruttrici non tutti i veicoli a due ruote ne
sono dotati.
Quindi la sua assenza non vuol dire necessariamente che siamo in presenza di un
veicolo di dubbia provenienza. Pertanto pur in presenza di un numero di motore
limato o abraso, non si verifica la violazione dell'art. 74 c.d.s., in quanto
necessita verificare la provenienza del motore. Tale situazione può essere di
una operazione o di riciclaggio o di provenienza illecita del motore. Va
tuttavia evidenziato che l'alterazione o la contraffazione del motore non e' di
per se' punibile. Tale condotta potrebbe rientrare in un programma criminale di
più ampio respiro come la ricettazione.
CONTRASSEGNO D'IDENTIFICAZIONE DEL
CICLOMOTORE
Un altro elemento identificativo di un ciclomotore consiste nel contrassegno di
identificazione previsto dagli artt. 248 e 249 del regolamento di esecuzione ed
attuazione. Esso e' costituito da una targhetta da applicare al ciclomotore
contraddistinto da un codice alfanumerico.
Chiunque vuole circolare con un ciclomotore deve essere fornito di detto
contrassegno. Esso e' strettamente legato alla persona e non segue le vicende
giuridiche del veicolo, viene rilasciato a persona con più di 18 anni o una
persona giuridica. Il contrassegno di identificazione permette all'intestatario
di circolare con diversi ciclomotori, assumendo la responsabilità della
circolazione del ciclomotore di volta in volta utilizzato.
Il contrassegno di identificazione e' rilasciato dall'ufficio provinciale
competente della direzione generale della M.c.t.c., anche diverso da quello del
luogo di residenza. Esso può essere consegnato direttamente a chi ha fatto la
richiesta, o attraverso i rivenditori autorizzati o i concessionari.
In caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di usufrutto o di
locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, il contrassegno di
identificazione rimane in possesso dell'intestatario che può conservarlo per
apporlo su di un altro ciclomotore o restituirlo all'ufficio provinciale
competente della direzione generale della M.c.t.c.. I contrassegni restituiti
vengono distrutti dagli uffici provinciali competenti della direzione generale
della M.c.t.c..
Esso deve essere sempre ben visibile, porta in rilievo su fondo bianco
retroriflettente una combinazione di cifre e lettere, nonché il marchio
ufficiale della Repubblica italiana. Le cifre e le lettere componenti il codice
del contrassegno sono di colore nero, come il marchio ufficiale della Repubblica
italiana.
Il codice alfanumerico e' costituito da una combinazione di lettere e numeri
stabilita dalla direzione generale della M.c.t.c., non deve essere
necessariamente illuminato.
In caso di smarrimento, distruzione o furto del contrassegno l'intestatario deve
comunicarlo all'ufficio provinciale della direzione generale della M.c.t.c.,
entro tre giorni, nonché sporgere denuncia all'autorità di p.s.. L'ufficio
provinciale della direzione generale della M.c.t.c. rilascia su richiesta
dell'interessato un nuovo contrassegno che viene annotato presso il c.e.d..
Durante un controllo l'operatore di polizia può riconoscere l'alterazione del
contrassegno da alcuni elementi e dall'esame della parte interna del
contrassegno ed in particolare:
- manomissioni grossolane dei caratteri alfanumerici, es. attraverso la
battitura dei numeri e la sua successiva colorazione.
Per quanto riguarda invece la falsificazione sono elementi indicativi:
- presenza di rigonfiamenti o tendenza a scollarsi della pellicola rifrangente;
- il marchio della Repubblica italiana risulta dipinto e non in rilievo;
- caratteri alfanumerici verniciati e non in rilievo;
- marchio p.g.s. stampato sopra le pellicole, mentre nelle targhe originali il
suddetto marchio risulta prestampato dalla ditta costruttrice e si pone
all'interno della pellicola.
CERTIFICATO DI IDONEITA' TECNICA PER I
CICLOMOTORI
Il codice della strada all'art. 97 stabilisce che: "... i ciclomotori, per
circolare, devono essere muniti di un certificato di idoneità tecnica contenente
i dati di identificazione e costruttivi, rilasciato dalla direzione generale
della M.c.t.c. ...". Esso e' rilasciato dagli uffici provinciali del
dipartimento dei trasporti terrestri (d.t.t.).
Nel corso degli anni abbiamo avuto vari modelli e versioni del c.d. certificato
di idoneità tecnica per i ciclomotori.
Con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, ed in particolare il d.m.
del 7 luglio 1999, ha introdotto un nuovo modello di certificato di idoneità
tecnica per ciclomotori, denominato modello MC 2050/OA.
E' composto da un solo foglio stampato fronte e retro, nella prima facciata sono
inseriti i dati identificativi del veicolo, mentre nel retro abbiamo quelli
tecnici ed i codici.
I dati alfanumerici sono meccanizzati ed impressi su di un modello cartaceo, di
dimensioni mm 166 I 105, in cui si intravedono in trasparenza una filigrana con
impressi dei ciclomotori e di colore rosa.
Mod. 2050/OA
Accanto al mod. 2050/OA, e' ancora in uso il
mod. 2051/OM, che si divide in due modelli: il primo a compilazione manuale,
generalmente utilizzato dalle fabbriche artigianali o per i duplicati a seguito
di smarrimento o furto.
E' composta da un solo foglio stampato fronte e retro contenente nella
faccia-fronte l'autorizzazione a circolare emessa dal d.t.t., e nella
faccia-retro i dati tecnici ed i codici.
Il secondo modello, tipo meccanizzato, e' composto da un solo foglio stampato su
una sola faccia, fronte, che presenta due pagine affiancate, nella prima sono
inseriti i dati identificativi del veicolo, mentre nella seconda abbiamo quelli
tecnici ed i codici. Il retro del documento non e' utilizzato. Questo modello di
c.i.t. e' stampigliato su di un cartoncino non filigranato di colore bianco o
verde, con il timbro tondo dello Stato e dell'ufficio d.t.t. che lo ha
rilasciato.
Mod. MC 2051/OM
Mod. 2050
Il c.i.t. del ciclomotore non e' nominativo,
pertanto segue la vita del ciclomotore dalla sua nascita sino alla sua
distruzione. Nel caso di smarrimento si procede pertanto ad un nuovo collaudo
del mezzo ed al rilascio del relativo duplicato.
L'uso di modelli stampati su semplici cartoncini non filigranati ha facilitato
la falsificazione attraverso la riproduzione degli stessi, ad es. usando
semplici fotocopie.
Nell'opera giornaliera di controllo dei ciclomotori da parte delle forze di
polizia capita spesso di imbatterci in certificati d'idoneità tecnica di
ciclomotori falsi, infatti le tecniche di contraffazione più usate sono:
A) la riproduzione del certificato di idoneità tecnica, in tal caso occorre
verificare l'autenticità del timbro dello Stato o del d.t.t., infatti nel caso
di c.i.t. falso, il timbro tonto non e' impresso con l'inchiostro ma fa parte
integrante della riproduzione, la controprova può essere ottenuta sottoponendo
il documento all'esame di una lampada a luce ultravioletta;
B) l'uso di una fotocopia del documento originale con conseguente modifica del
numero di telaio.
MODALITA' DI
EFFETTUAZIONE DI UN CONTROLLO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' TECNICA DI UN
CICLOMOTORE
Se durante un controllo di documenti di un ciclomotore all'operatore di polizia
viene mostrato un c.i.t. in fotocopia quest'ultimo deve allertarsi in quanto nel
90% dei casi siamo in presenza di un veicolo di provenienza illecita.
L'operatore deve controllare:
a) se vi e' corrispondenza tra il modello del c.i.t. e l'anno di costruzione del
veicolo;
b) il timbro dello Stato;
c) le dimensioni del c.i.t.;
d) se i numeri di telaio riportati sul c.i.t. al fine di verificare se alcuni
numeri sono stati corretti o modificati in altri, particolare attenzione va
posta nell'esame dei numeri 0, 1, 3, 8, 9 che sono più facilmente trasformabili;
e) verificare attraverso un esame in trasparenza del c.i.t. se sono stati
utilizzati agenti chimici, bianchetto per coprire o cancellare in tutto o in
parte il numero di telaio.
(*) Relazione svolta nella Giornata di studi
per la polizia municipale, Cefalù, 29-31 marzo 2001.
(1) I dati sono tratti dal Convegno "Furto e riciclaggio del veicolo motorizzato
a due ruote" organizzato dal Ministero dell'interno, dall'Acma e dalla F.m.i, il
21 settembre 2000.
(2) Questo reagente sino a qualche anno fa era fornito alla polizia di Stato,
dalla Direzione centrale della polizia criminale - Servizio di polizia
scientifica. Oggi può essere acquistato dalle Forze di polizia sul libero
mercato su espressa richiesta ed in base ad una formula chimica derivante da
circolare ministeriale.