Decreto del Direttore Generale Motorizzazione n.1123 del 16.05.2005 - Dispositivi rilevatori di velocità in modalità automatica SODI SCIENTIFICA SPA - Via Poliziano, 20 - Settimello di Calenzano (FI)
Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Prot. n. 1123
VISTO l’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice
della Strada, e successive modificazioni,che prevede ,tra l’altro,l’approvazione
o l’omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei
dispositivi atti all’accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni
alle norme di circolazione;
VISTO l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada ,e successive modificazioni,che
disciplina,tra l’altro, la procedura per conseguire l’approvazione o
l’omologazione dei dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico
delle violazioni;
VISTO l’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,che disciplina i limiti di velocità;
VISTO l’art.345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni,
che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento
della osservanza dei limiti di velocità;
VISTO l’art.201 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, come modificato
dal decreto legge 27 giugno 2003,n.151,convertito,con modificazioni,in legge 1°
agosto 2003,n.214, che disciplina la notificazione delle violazioni;
VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art.201, che elenca sotto le
lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata
della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere
b),f) e g) del comma 1 bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia
stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite
apparecchiature debitamente omologate,e tra questi le violazioni delle norme
dall’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, e successive
modificazioni;
VISTO l’art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002,n.121,convertito ,con
modificazioni,in legge 1° agosto 2002,n.168,che individua le tipologie di strade
lungo le quali è possibile effettuare accertamenti a distanza o in modo
automatico,tra l’altro,delle violazioni alle norme di comportamento di cui
all’art.142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
VISTO il decreto dirigenziale n.2483, in data 10 novembre 1993 ,con il quale è
stato approvato il dispositivo misuratore di velocità denominato “Autovelox
104/C- 2 ”,a nome della ditta Sodi Scientifica S.p.A.,con sede in Via
Poliziano,20,Settimello di Calenzano (FI);
VISTA la richiesta in data 15 novembre 2004, presentata dalla ditta Sodi
Scientifica S.p.A., tesa ad ottenere la conferma della approvazione del
dispositivo rilevatore di velocità denominato “Autovelox 104/C-2” e la sua
idoneità al rilevamento della velocità in modalità automatica;
VISTO il voto n. 32/2005, reso nell’adunanza del 16 marzo 2005, con il quale la
V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere
favorevole alla approvazione del dispositivo denominato”Autovelox 104/C-2” anche
per il rilevamento della velocità in modalità automatica, con le seguenti
osservazioni e raccomandazioni: la apparecchiatura può funzionare in modalità
automatica solo per limiti di velocità preimpostati e non per limiti temporanei
connessi a particolari condizioni ambientali (pioggia,nebbia, etc.), che non
possono essere individuati dall’apparecchiatura, mentre l’eventuale comando
operato manualmente sarebbe suscettibile di inevitabile contenzioso,non essendo
garantito nel tempo il permanere delle condizioni sfavorevoli; per il
funzionamento in automatico il dispositivo deve essere completo di flash per le
riprese notturne; poiché è possibile la schermatura dei raggi delle fotocellule
o dell’obiettivo del sistema di ripresa fotografica per la presenza o passaggio
di corpi estranei o di veicoli in sosta,oltrechè il rischio di vandalizzazione,
sarà cura degli operatori che provvedono alla installazione dei misuratori in
postazione fissa, di scegliere l’ubicazione e le caratteristiche dei contenitori
dell’apparecchiatura e del sistema di ripresa immagini in modo da mantenere
inalterate, anche nel tempo, le caratteristiche del dispositivo e limitare detti
possibili rischi;nonché degli organi di polizia di accertare periodicamente la
funzionalità del dispositivo;
D E C R E T A
Art. 1 - E’ confermata l’approvazione del dispositivo rilevatore di velocità
denominato”Autovelox 104/C-2”,prodotto dalla ditta Sodi Scientifica S.p.A.,con
sede in Via Poliziano, 20-Settimello di Calenzano (FI)-.
Art. 2 - Il dispositivo “Autovelox 104/C-2” ,senza necessità di modifiche od
adattamenti,può essere gestito dall’operatore di polizia presente sul posto;
ovvero impiegato per il rilevamento della velocità in modalità automatica,senza
la presenza dell’organo di polizia,con le seguenti prescrizioni:
l’apparecchiatura può funzionare in modalità automatica solo per limiti di
velocità preimpostati e non per limiti temporanei connessi a particolari
condizioni ambientali (pioggia,nebbia,etc.); per il funzionamento in automatico
il dispositivo deve essere completo di flash per le riprese notturne. E’
raccomandato inoltre agli operatori che provvedono alla installazione dei
misuratori in postazione fissa di scegliere l’ubicazione e le caratteristiche
dei contenitori dell’apparecchiatura e del sistema di ripresa immagini in modo
da mantenere inalterate, anche nel tempo, le caratteristiche del dispositivo e
limitare il rischio di atti vandalici. Pertanto sarà cura degli organi di
polizia di accertare periodicamente la funzionalità ed efficienza dello stesso.
Art. 3 - Il dispositivo misuratore di velocità”Autovelox 104/C-2” può essere
impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di
strade,ovvero utilizzato in modo automatico ma solo sui tipi di strada ove tale
modalità di accertamento è consentita.
Art. 4 - Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “Autovelox
104/C-2” sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto
dal manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero, e comunque con
intervallo non superiore ad un anno.
Art. 5 - Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale
di istruzioni nella versione allegata alla domanda di omologazione della ditta
Sodi Scientifica S.p.A..
Art. 6 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla
documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e
dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto,e del decreto
n. 2483 del 10 novembre 1993, nonché il nome del fabbricante.
Roma, 16.05.2005
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio DONDOLINI)